Sentenza del 31/05/2019 n. 7926 - Comm. Trib. Prov. Roma
Processo tributario - Atti impugnabili - Atti non inclusi nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Impugnabilità - Legittimità - Tempestività - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato un atto non espressamente compreso nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendone comunque l’impugnabilità in quanto idoneo a portare a sua conoscenza una concreta pretesa tributaria, indicandone le ragioni fattuali e giuridiche. La questione riguardava anche il rispetto del termine per proporre ricorso previsto dall’art. 21 del medesimo decreto.
La decisione
La Corte ha affermato che anche un atto non incluso nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 può essere impugnato quando manifesta in modo sufficientemente specifico una pretesa tributaria, anche se non ha forma autoritativa. Tuttavia, l’impugnazione deve essere tempestiva e il ricorrente deve provare, di regola, la data in cui ha avuto conoscenza dell’atto. Ne consegue che l’impugnabilità dell’atto non esonera dal rispetto del termine previsto dall’art. 21; in mancanza della prova della tempestività, il ricorso non può essere accolto.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario.
L’elenco non è necessariamente tassativo: è impugnabile anche un atto non espressamente previsto quando comunica una pretesa tributaria concreta, specifica e attuale.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Disciplina il termine per la proposizione del ricorso.
L’impugnazione dell’atto deve essere proposta tempestivamente, entro il termine decorrente dalla conoscenza dell’atto; il ricorrente deve normalmente dimostrare quando tale conoscenza è avvenuta.
Codice di procedura civile, art. 100
Richiede l’interesse ad agire per proporre una domanda giudiziale.
L’impugnazione presuppone un interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale, collegato all’esistenza di una pretesa tributaria effettivamente lesiva.
Massime di principio
- Un atto tributario può essere impugnabile anche se non compare formalmente nell’elenco dell’art. 19, quando rende conoscibile una pretesa fiscale concreta, specifica e attuale.
- Non è indispensabile che l’atto abbia una forma tipica o autoritativa: conta il suo contenuto sostanziale e la sua idoneità a incidere sulla posizione del contribuente.
- L’impugnabilità non comporta automaticamente l’ammissibilità del ricorso: occorre rispettare il termine previsto dall’art. 21.
- Il contribuente deve normalmente provare la data in cui ha conosciuto l’atto, perché da tale momento può decorrere il termine per ricorrere.
- In una situazione analoga è opportuno impugnare tempestivamente l’atto e documentare con precisione la data e le modalità della sua ricezione o conoscenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 699 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 3350 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 3356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 3359 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 3367 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 mag 2019Sentenza del 31/05/2019 n. 3371 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →