Cassazione Penale, Sentenza n. 36852/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l’ordinanza del 20 marzo 2026 con cui il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Firenze aveva respinto l’opposizione contro il decreto dell’11/17 aprile 2024, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 5 aprile 2024 nel giudizio di appello. La domanda conteneva l’impegno a comunicare le variazioni dei limiti di reddito «rilevanti ai fini della concessione del beneficio». Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l’impegno riproduceva il contenuto sostanziale della norma e che «rilevanti» indica le variazioni capaci di determinare il superamento dei limiti reddituali; un’interpretazione estensiva avrebbe introdotto una causa di inammissibilità non prevista dalla legge; 2) violazione di legge per avere sovrapposto i requisiti formali iniziali della domanda alle successive cause di revoca, che operano dopo l’ammissione e non giustificano l’inammissibilità originaria; ha inoltre osservato che il processo si era concluso con la lettura del dispositivo l’11 aprile 2024, prima che potesse decorrere il termine annuale di comunicazione; 3) violazione degli artt. 79 e 136 d.P.R. n. 115/2002, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, per l’asserita lesione sproporzionata del diritto di difesa e dell’accesso alla giustizia; 4) vizio di motivazione apparente o contraddittoria, poiché non sarebbe stato spiegato perché l’impegno, ritenuto conforme alla legge dal ricorrente, fosse inidoneo. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo: l’obbligo di comunicazione non riguarda ogni variazione reddituale, né soltanto quelle che superano la soglia, ma le variazioni concretamente suscettibili di incidere sulla permanenza del beneficio, da valutare secondo elementi oggettivi quali entità dell’incremento, prossimità alla soglia e numero delle annualità interessate. Ha accolto il secondo motivo: la formula usata nell’istanza non poteva essere ritenuta inidonea per la sola difformità letterale dal testo normativo. L’impegno ha proiezione futura e va inteso come riferito alle variazioni successive alla domanda suscettibili di valutazione ai fini del mantenimento dell’ammissione; non era quindi possibile desumere dalla formulazione adottata il mancato assolvimento dell’obbligo. La dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata fuori dai casi consentiti dalla legge. Le censure sulla tutela costituzionale e convenzionale e sul vizio di motivazione sono rimaste assorbite. La Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Presidente della Corte di appello di Firenze.
Norme richiamate
art. 99, comma 6, d.P.R. n. 115/2002
L'art. 99, comma 6, d.P.R. n. 115/02 consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge.
Il ricorso per cassazione contro il provvedimento sull’opposizione in materia di patrocinio è ammesso per violazione di legge; il vizio motivazionale è deducibile solo se manca un apparato giustificativo o questo è meramente fittizio.
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002
Secondo la giurisprudenza richiamata, l’art. 79 impone di comunicare non ogni modificazione reddituale, ma quelle che, valutate in base a elementi oggettivi quali l’entità dell’incremento, la prossimità alla soglia e le annualità interessate, possano incidere sulla permanenza del beneficio.
L’impegno richiesto per l’ammissibilità della domanda riguarda le variazioni successive alla presentazione dell’istanza concretamente suscettibili di valutazione ai fini del mantenimento del beneficio, anche se non determinano da sole il superamento della soglia reddituale. La difformità meramente letterale dell’impegno rispetto alla disposizione non basta a fondare l’inammissibilità se il suo contenuto può essere interpretato in conformità alla legge.
art. 112, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002
Si è altresì osservato che se l’omessa comunicazione fosse rilevante soltanto quando emergesse la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito, la causa di revoca prevista dall’art. 112, comma 1, lett. a), resterebbe assorbita in quella contemplata dalla lett. d) e perderebbe ogni autonoma funzione.
La revoca per omessa comunicazione di variazioni rilevanti è distinta dalla revoca fondata sull’accertamento della mancanza dei requisiti reddituali: la prima conserva autonoma funzione e riguarda variazioni suscettibili di valutazione, anche quando non sia già provato il superamento della soglia.
art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002
La disciplina distingue invece i due casi: la lett. a) riguarda l’omessa comunicazione di variazioni suscettibili di valutazione, ancorché non certamente ostative; la lett. d) presuppone che sia già provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni reddituali.
La revoca prevista dalla lettera d) presuppone l’accertamento della mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti reddituali, e non coincide con quella conseguente all’omessa comunicazione di variazioni.
Occorre rammentare che, secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite , integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.
La falsità o l’omissione, anche parziale, dei dati dichiarativi rilevanti per l’ammissione può integrare il delitto indipendentemente dal fatto che il reddito effettivo superi o meno la soglia; la pronuncia richiama tale principio nel distinguere i presupposti di revoca.
art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
L'impegno a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002, non riguarda il passato, ma il futuro, perché non riguarda l'annualità rilevante ai fini della concessione, ma le variazioni di reddito che intervengano a partire dalla presentazione della dichiarazione, fino alla definizione del procedimento e per tutta la sua durata.
La norma individua i limiti reddituali per l’ammissione; l’impegno di comunicazione riguarda invece le variazioni successive alla domanda, da valutare ai fini del mantenimento del beneficio, e non si limita alle variazioni che determinano il superamento della soglia.
Il vizio di motivazione, altrimenti deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., resta estraneo al catalogo, salvo che il provvedimento sia privo di apparato giustificativo o ne esibisca uno meramente fittizio, inosservanza riconducibile all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen.
Nel ricorso regolato dall’art. 99, comma 6, d.P.R. n. 115/2002, la carenza motivazionale rileva soltanto quando equivalga all’assenza di motivazione o a una motivazione meramente apparente.
Ed invero, ancorché nel processo penale e in quello civile, amministrativo, contabile e tributario l'istanza di ammissione debba avere identico contenuto - e identico sia, di conseguenza, il contenuto dell'impegno che l'interessato deve assumere ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d)- l'art. 136 collega la revoca del beneficio alle modifiche «delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione».
La disposizione, riferita ai processi civile, amministrativo, contabile e tributario, collega la revoca alle modifiche delle condizioni reddituali rilevanti per l’ammissione; la Corte la richiama come conferma della lettura dell’impegno quale obbligo di comunicare variazioni valutabili ai fini del mantenimento del beneficio.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Col primo motivo, la difesa lamenta il vizio di violazione di legge, contestando in radice l'interpretazione dell’art. 79 d.P.R. 115/2002 fornita dai giudici di merito.
La disposizione è indicata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte decide nel merito la censura relativa all’interpretazione della disciplina del patrocinio.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione, altrimenti deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., resta estraneo al catalogo, salvo che il provvedimento sia privo di apparato giustificativo o ne esibisca uno meramente fittizio, inosservanza riconducibile all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen.
La censura motivazionale è normalmente esclusa dal sindacato consentito dall’art. 99, comma 6, d.P.R. n. 115/2002, salvo che denunci una motivazione assente o meramente fittizia.
art. 24, comma 3, Cost.
Il patrocinio a spese dello Stato dà attuazione diretta all'art. 24, comma 3, Cost., che impone di assicurare ai non abbienti mezzi adeguati per agire e difendersi in ogni stato e grado del procedimento.
La norma è invocata dal ricorrente a tutela dell’accesso alla difesa per i non abbienti; la Corte dichiara assorbita la relativa censura senza risolverla nel merito.
art. 111 Cost.
Il patrocinio a spese dello Stato dà attuazione diretta all'art. 24, comma 3, Cost., che impone di assicurare ai non abbienti mezzi adeguati per agire e difendersi in ogni stato e grado del procedimento, e si salda alle garanzie del giusto processo, le quali esigonoche l'accesso alla giurisdizione non sia condizionato da ostacoli economici incidenti sulla parità delle armi.
La norma è richiamata dal ricorrente in relazione al diritto di accesso alla giurisdizione e alla parità delle armi; la censura è rimasta assorbita.
art. 6 CEDU
Il patrocinio a spese dello Stato dà attuazione diretta all'art. 24, comma 3, Cost., che impone di assicurare ai non abbienti mezzi adeguati per agire e difendersi in ogni stato e grado del procedimento, e si salda alle garanzie del giusto processo, le quali esigonoche l'accesso alla giurisdizione non sia condizionato da ostacoli economici incidenti sulla parità delle armi.
La disposizione è richiamata dal ricorrente a sostegno della garanzia di accesso alla giustizia e del giusto processo; la Corte non decide la censura, dichiarandola assorbita.
Massime di principio
- L’obbligo assunto ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002 riguarda le variazioni reddituali successive alla presentazione dell’istanza e perdura fino alla definizione del processo.
- Sono da comunicare non tutte le variazioni di reddito, ma quelle concretamente suscettibili di incidere sulla permanenza del beneficio. La rilevanza va apprezzata alla luce di elementi oggettivi, tra cui entità dell’incremento, prossimità alla soglia reddituale e numero delle annualità interessate; non è necessario che la variazione determini già il superamento della soglia.
- L’obbligo di comunicazione delle variazioni rilevanti e la revoca per accertata mancanza delle condizioni reddituali costituiscono ipotesi distinte: la prima consente all’autorità di valutare variazioni suscettibili di incidere sul mantenimento del beneficio, mentre la seconda presuppone che sia provata la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti.
- La sola difformità letterale tra l’impegno contenuto nell’istanza e il testo dell’art. 79 non giustifica l’inammissibilità quando la dichiarazione, interpretata nel suo contesto e nella sua proiezione temporale, può intendersi riferita alle variazioni successive suscettibili di valutazione ai fini del mantenimento del beneficio.
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