Cassazione Penale, Sentenza n. 26600/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Gli imputati, già condannati in primo grado e in appello per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 162-ter c.p. Sostenevano di avere già versato alla persona offesa la somma di euro 1.000 sulla carta Postepay da essa indicata, che la mancata esecuzione materiale dell'accredito da parte loro fosse irrilevante, che la somma fosse stata offerta in nome e per conto loro dal difensore e che il giudice di merito non potesse negare la causa estintiva per difetto di congruità una volta che la persona offesa aveva accettato l'offerta. Deducevano inoltre che il difensore era ancora in rapporto con loro e che, per ragioni pratiche connesse alla loro condizione di stranieri irregolari, l'accredito era stato materialmente eseguito da terzi. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nei limiti esposti in motivazione. Ha affermato che, ai fini dell'art. 162-ter c.p., rileva una condotta riparatoria spontanea e seria, manifestata entro il termine di legge, e che il giudice deve valutare la congruità dell'offerta all'esito del contraddittorio con le parti e la persona offesa, senza essere vincolato dalla mancata accettazione dell'offerta. Ha censurato la corte territoriale per avere escluso la causa estintiva valorizzando in modo illogico la provenienza dell'iniziativa dal difensore e la circostanza che l'accredito fosse materialmente eseguito da terzi, nonché per avere omesso di considerare il versamento effettivamente effettuato e l'atteggiamento della persona offesa. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
nei procedimenti per reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice può dichiarare l'estinzione del reato quando l'imputato abbia riparato interamente il danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; l'offerta riparatoria deve essere tempestiva e congrua, ma non è richiesto che sia già accettata dalla persona offesa
l'offerta reale richiamata dalla difesa è una delle forme con cui può essere formulata la proposta riparatoria ai fini dell'art. 162-ter c.p.
Massime di principio
- La causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. ha funzione deflattiva e non presuppone la conclusione di un accordo tra imputato e persona offesa, essendo sufficiente che il giudice, sentite le parti, valuti congrua l'offerta riparatoria.
- Ai fini dell'art. 162-ter c.p. è necessario che entro il termine di legge sia già stata formulata una proposta riparatoria seria e concreta; non è decisivo che l'adempimento materiale sia eseguito personalmente dall'imputato, potendo l'iniziativa essere realizzata anche tramite difensore o terzi su incarico dell'imputato.
- La valutazione di congruità dell'offerta spetta al giudice, ma deve essere compiuta considerando anche l'effettivo versamento eseguito e la posizione della persona offesa; non è corretta una motivazione che escluda in modo apodittico la riparazione per la sola intermediazione del difensore o di terzi.
- Il mancato accordo della persona offesa non impedisce di per sé l'applicazione dell'art. 162-ter c.p., poiché il contraddittorio serve ad acquisire elementi utili alla valutazione dell'adeguatezza della condotta riparatoria, non a subordinare la decisione alla volontà della vittima.
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