Cassazione Penale, Sentenza n. 1172/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza di appello che ha riformato parzialmente la decisione di primo grado per reati connessi all'importazione di cocaina. Di Muro deduce il vizio nella qualificazione e applicazione della recidiva specifica infraquinquennale (art. 99 c.p.), ritenendone insussistente la rilevanza ai fini punitivi. Pugliese contesta la valutazione probatoria delle intercettazioni (artt. 187 e 192 c.p.p.), la qualificazione del suo ruolo come finanziatore (sulla base di conversazioni che menzionerebbero somme esigue), l'uso di conversazioni successive alla data di contestazione senza nuova contestazione suppletiva (art. 516 c.p.p.), la mancata attribuzione della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), nonché profili procedurali relativi alla mancata concessione di rinvio per limitazioni da COVID-19 e alla presunta omissione di trasmissione di conclusioni scritte del PM (riferimento al D.L. n.137/2020). Caposele deduce insufficiente motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante del numero dei correi (art. 112 c.p.) e lo scostamento della pena dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato la sentenza della Corte d'appello. In particolare: per Di Muro è stata ritenuta corretta l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale, adeguatamente motivata con riferimento a precedenti specifici e alla significativa gravità e organizzazione del fatto (importazione di 4 kg di cocaina); per Pugliese la valutazione delle intercettazioni e la qualificazione del suo ruolo di finanziatore sono state ritenute compatibili con i poteri di merito del giudice, e l'utilizzo di conversazioni successive alla data di consumazione è stato considerato ammissibile perché attinente allo stesso fatto; le eccezioni processuali (richiesta di rinvio per COVID, mancata trasmissione di note scritte) non hanno comportato vizio grave, posto che non fu documentato un impedimento insuperabile e le note non erano decisive in un rito a trattazione orale; per Caposele la Corte ha ritenuto congruo il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti operato dal giudice di merito e adeguata la motivazione della determinazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ricorda che la recidiva va valutata concretamente: il giudice deve motivare perché la reiterazione sia indice di maggiore colpevolezza e pericolosita' personale; tale valutazione è stata ritenuta compiuta correttamente nel caso di Di Muro
Criteri di individualizzazione della pena: la Corte sottolinea che la graduazione della pena è discrezionale del giudice di merito e sufficientemente motivata anche con richiami generali alla gravità del fatto salvo che lo scostamento sia molto ampio
art. 187 cod. proc. pen.; art. 192 cod. proc. pen.
Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono attività di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione che le recepisce
La norma sulla contestazione suppletiva è richiamata: tuttavia la Corte ha ritenuto utilizzabili conversazioni avvenute dopo la data dell'arresto quando si riferiscono al medesimo fatto il cui momento consumativo coincide con la data contestata
Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse o valutate in equivalenza all'aggravante sulla base del complesso profilo personologico e della gravità del fatto; il giudice di merito deve motivare tale bilanciamento, come è avvenuto nel caso
Aggravante per il numero dei correi: la Corte ha ritenuto coerente il giudizio di equivalenza fra aggravante e attenuanti effettuato dal giudice di merito
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Obblighi di motivazione in appello relativi a circostanze: la Corte richiede che il giudice di merito abbia esaminato gli elementi rilevanti, ma riconosce ampia discrezionalità nella ponderazione
art. 192, comma 3 e art. 606 cod. proc. pen.
La valutazione della prova (art.192) non è sindacabile in cassazione se non quanto a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Cassazione delimita il proprio sindacato secondo l'art.606
art. 516 e art. 616 cod. proc. pen.
Art. 516 richiamato per la contestazione suppletiva; art. 616 utilizzato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese per l'inammissibilità dei ricorsi
DPCM 24 ottobre 2020; D.L. 28 ottobre 2020, n.137 (art.23)
Misure anti-COVID e norme su udienze e comunicazioni: la Corte ha ritenuto che le difficoltà logistiche non dimostravano un impedimento insuperabile e che le misure non escludevano gli spostamenti per motivi di lavoro né imponevano automaticamente il rinvio
art. 27 Cost.
Richiamato il principio che la pena ha funzione rieducativa; la Corte di legittimità ne collega la necessità di proporzionalità e motivazione nella determinazione della pena
Massime di principio
- La recidiva deve essere valutata concretamente: il giudice deve motivare perché la reiterazione del reato indichi maggiore colpevolezza e pericolosità; il mero riscontro formale di precedenti non è sufficiente
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Conversazioni intercettate dopo la data di contestazione possono essere utilizzate se attengono allo stesso fatto la cui consumazione è stata già contestata, senza necessità di contestazione suppletiva
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito: è sufficiente una motivazione logica e coerente che prenda in considerazione i parametri dell'art. 133 c.p.; non occorre esaustività analitica a fronte di scostamenti di pena contenuti
- Richieste di rinvio per motivi legati all'emergenza sanitaria richiedono tempestiva e documentata prova di un impedimento insuperabile; difficoltà logistiche generiche non determinano automaticamente nullità o vizio
- Con il ricorso per cassazione non è possibile rimettere in discussione liberamente le valutazioni di fatto del giudice di merito; le censure devono evidenziare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione
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