Cassazione Penale, Sentenza n. 25552/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena concordata lamentando violazione degli artt. 444 e 447 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal GUP. In particolare si censurava che il GUP avrebbe applicato due volte la riduzione per il rito (beneficio previsto per l'applicazione della pena su richiesta delle parti), mentre la riduzione doveva riguardare soltanto il reato ritenuto piu' grave (fallimento Miami) e non i reati "satellite" (fallimento Immobiliare Magenta) definiti con rito ordinario; ciò avrebbe alterato il calcolo interno delle pene e il cumulo nel caso di scissione del computo. Successivamente il difensore ha aggiunto motivo relativo a difetto di motivazione circa l'aumento per la continuazione e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur avendo rilevato un errore materiale del GUP nei passaggi intermedi del calcolo (applicazione impropria della riduzione per il rito anche ai reati decisi con rito ordinario), la Corte ha ritenuto irrilevanti gli errori meramente aritmetici o procedurali nelle operazioni interne di determinazione della pena quando il risultato finale corrisponde alla pena pattuita dalle parti e non si traduce in una pena illegale. Il GUP aveva in effetti determinato una pena "interna" aumentata per continuazione a sei anni e poi ridotta complessivamente a quattro anni, che corrispondeva alla pena concordata; la Corte ha precisato che l'aumento per continuazione pattuito per i reati satelliti era di un anno e che il calcolo "interno" va inteso rettificato in tal senso. Nonostante l'errore materiale non sia stata disposta condanna per responsabilità del ricorrente, la sentenza è stata comunque dichiarata inammissibile e dunque confermata nella sostanza.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la formulazione del motivo di impugnazione in Cassazione; il ricorso andava enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e la riduzione per il rito; la Corte interpreta che la riduzione per il rito spetta solo ai reati decisi con il rito speciale e non si estende automaticamente ai reati giudicati con rito ordinario.
Norma richiamata nel motivo di ricorso (riguarda l'accordo e la correlazione fra richiesta e sentenza); la Corte valuta la corrispondenza fra quanto pattuito e il risultato finale della determinazione della pena.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Dopo l'introduzione della norma, gli errori nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata sono non deducibili in Cassazione se il risultato finale coincide con quello concordato e non determina una pena illegale.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Non opera quando la continuazione riguarda sentenze emesse in parte con patteggiamento e in parte con giudizio ordinario; la Corte lo richiama per esclusione di applicazione in tali ipotesi.
art. 137 comma 2 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di continuazione fra sentenze emesse con forme diverse, il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena unica nei limiti degli artt. 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen.; non è richiesto un nuovo accordo tra le parti.
Fissa limiti al potere del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena unica; richiamato come limite procedurale all'azione del giudice.
Indica i limiti massimi ed eventuali regole sul cumulo delle pene; richiamato come limite al potere di rideterminazione della pena.
art. 23 comma 8 d.l. 127 del 2020 (richiamato e prorogato)
Consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti nelle specifiche condizioni normative (procedura adottata nel caso in esame).
Massime di principio
- Gli errori formali o aritmetici nelle operazioni interne di calcolo della pena concordata non sono deducibili in Cassazione se il risultato finale coincide con la pena pattuita dalle parti e non produce una pena illegale: in tali casi il ricorso è inammissibile.
- La riduzione di pena prevista per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) spetta soltanto rispetto ai reati decisi con quel rito e non si estende automaticamente ai reati definiti con rito ordinario che siano in continuazione o concorso con quelli patteggiati.
- Quando la continuazione concerne sentenze emesse con riti diversi (patteggiamento e giudizio ordinario), si applica l'art. 137 disp. att.: il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena unica entro i limiti stabiliti dalla legge, senza necessità di un nuovo accordo tra le parti.
- Se esiste un errore materiale nel calcolo ma il risultato finale corrisponde alla volontà negoziale delle parti (pena concordata), la Corte tende a rettificare il calcolo 'interno' senza annullare la decisione e dichiara inammissibile il ricorso per Cassazione.
- In casi di patteggiamento è importante che l'accordo indichi con chiarezza la pena base, le riduzioni richieste e gli aumenti per continuazione, per evitare contestazioni sui passaggi di calcolo; tuttavia una imprecisione formale non sempre comporta l'accoglimento del ricorso se l'esito sostanziale rimane conforme all'accordo.
- La Corte può rilevare un errore materiale del giudice di merito ma escludere profili di colpa del ricorrente e non imporre sanzioni processuali quando l'irregolarità non ha inciso sul risultato sostanziale.
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