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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27192/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano acquistato pro quota un immobile e avevano beneficiato dell'agevolazione fiscale per la "prima casa". L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di liquidazione recuperando imposta di registro, ipotecaria, catastale e imposta sostitutiva, ritenendo che l'immobile fosse di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, per la notevole superficie complessiva e per la struttura interna unitaria su più livelli collegati. La CTR ha confermato la legittimità degli avvisi, salvo le sanzioni. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge: da un lato hanno sostenuto che la sentenza non avesse considerato una precedente decisione della CTP che, nei confronti del precedente proprietario, aveva escluso la natura di lusso dell'immobile; dall'altro hanno insistito sul fatto che l'immobile non fosse una singola unità immobiliare di lusso ma un complesso di più unità in un solo corpo, con caratteristiche di casa padronale o villino, invocando l'applicazione dell'art. 5 del d.m. richiamato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la decisione di appello era sovrapponibile a quella di primo grado, integrando una doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., che preclude in cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi; inoltre il ricorrente cercava, in sostanza, di denunciare un travisamento della prova e un difetto motivazionale non più deducibili ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riformato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione risultava introdotta per la prima volta in appello e i ricorrenti non avevano contestato tale rilievo; in ogni caso tendeva a sollecitare un nuovo accertamento di fatto, non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il ricorso, in sostanza, mira a contestare la ricostruzione del fatto o la sufficienza della motivazione, specie nel regime successivo alla riforma del 2012.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, quando appello e primo grado sono fondati sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali, è precluso il controllo di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi specifiche differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 5 d.m. 2 agosto 1969

    Richiamato come criterio per qualificare l'immobile ai fini della decadenza dall'agevolazione "prima casa"; nel caso concreto i ricorrenti volevano far valere la diversa qualificazione del bene.

  • art. 6 d.m. 2 agosto 1969

    Richiamato dalla sentenza di merito quale base della qualificazione dell'immobile come di lusso, in ragione della superficie complessiva superiore al limite previsto.

  • art. 15 e ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Normativa richiamata per l'imposta sostitutiva di operazioni di credito a medio e lungo termine liquidata dall'amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime della doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre una diversa lettura dei fatti o per denunciare l'omesso esame di circostanze già sostanzialmente vagliate dai giudici di merito, salvo la puntuale indicazione di difformità tra le due decisioni.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di dedurre travisamenti della prova o vizi motivazionali ormai non più configurabili come autonomi motivi di ricorso; il sindacato di legittimità resta circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi previsti dalla norma.
  • Una questione di diritto o di fatto non può essere introdotta per la prima volta in appello e poi riproposta in cassazione senza che il ricorrente chiarisca la sua effettiva deduzione nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La qualificazione di un immobile ai fini fiscali va effettuata sulla base delle sue caratteristiche oggettive e, quando il giudizio di merito abbia già accertato tali caratteristiche, non è consentito in cassazione chiedere un nuovo accertamento fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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