Cassazione Civile, Ordinanza n. 10220/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di una lavoratrice dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2005 e 2006, con incidenza sulle relative posizioni previdenziali e, secondo la prospettazione, anche sul riconoscimento delle giornate utili ai fini delle prestazioni. La Corte d'appello aveva ritenuto tardiva l'impugnazione, reputando che la decadenza per agire in giudizio decorresse dalla comunicazione individuale del provvedimento ricevuta il 12 febbraio 2014, e non dalla successiva pubblicazione telematica dell'elenco di variazione. La ricorrente ha censurato tale ricostruzione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme che regolano la notificazione dei provvedimenti di disconoscimento/cancellazione e i termini per il ricorso amministrativo e per l'azione giudiziaria, sostenendo che, nel regime ratione temporis applicabile, la notifica dovesse avvenire mediante pubblicazione telematica e che, dunque, il ricorso amministrativo del 7 aprile 2014 e il successivo giudizio del 24 luglio 2014 fossero tempestivi; ha inoltre evidenziato che la comunicazione individuale indicava un termine di novanta giorni, comunque rispettato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, ma tale censura è rimasta logicamente subordinata all'esito del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la sentenza d'appello nella parte in cui aveva ancorato la decorrenza della decadenza alla comunicazione individuale, anziché alla forma di pubblicità tipizzata dalla normativa applicabile, ossia la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi di variazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del principio secondo cui il termine per impugnare e quello per agire giudizialmente decorrono dalla comunicazione prevista dalla legge. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 38, comma 7, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Per il periodo rilevante, il disconoscimento o riconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo l'elenco annuale deve essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante pubblicazione telematica degli elenchi nominativi trimestrali di variazione.
art. 11, comma 1, d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
Il ricorso amministrativo contro i provvedimenti in materia di accertamento degli operai agricoli va proposto entro trenta giorni; la Corte collega la decorrenza del termine alla forma di comunicazione prevista dalla disciplina applicabile.
art. 11, comma 2, d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
Prevede un ulteriore ricorso alla Commissione centrale entro trenta giorni, con decisione entro novanta giorni e rigetto per silentium.
art. 22, comma 1, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in L. 11 marzo 1970, n. 83
L'azione giudiziaria deve essere proposta entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento definitivo; il termine decorre dalla definitività maturata secondo la forma di comunicazione prevista dalla legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Norma richiamata per la decisione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del primo motivo, fondato su violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818
Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito dopo l'accoglimento del primo.
art. 24 Cost.
Citat a proposito della compatibilità costituzionale della pubblicazione telematica come forma di comunicazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di cancellazione o disconoscimento di giornate lavorative in ambito agricolo, quando la legge tipizza una specifica modalità di pubblicità/notifica del provvedimento, la decorrenza del termine per l'impugnazione amministrativa e per l'azione giudiziaria va ancorata esclusivamente a quella forma di comunicazione.
- La decadenza processuale o sostanziale, per la sua natura rigorosa, richiede il perfezionarsi integrale della fattispecie prevista dalla legge; non può operare in base a forme di comunicazione diverse da quelle tipizzate, anche se in concreto anteriori o accompagnate da indicazioni dell'amministrazione.
- L'esigenza di certezza dei rapporti e di rapida definizione delle posizioni previdenziali non consente interpretazioni estensive della decadenza: il termine va interpretato in senso tassativo, in modo da rendere prevedibile e oggettivamente verificabile la sua decorrenza.
- L'affidamento dell'interessato è tutelato non solo contro gli effetti sfavorevoli dell'errore amministrativo, ma anche nella possibilità di fare affidamento sulla rilevanza giuridica esclusiva della forma di pubblicità prescritta dalla legge.
- Quando una doglianza principale investe la questione della tempestività dell'azione e viene accolta, i motivi subordinati o consequenziali possono restare assorbiti se dipendono logicamente dall'accertamento preliminare sulla decadenza.
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