Cassazione Penale, Sentenza n. 41530/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per rissa aggravata (art. 588, 2° c. c.p.). Le censure principali: travisamento della prova (si sostiene che dai filmati e dalle testimonianze emergerebbe che alcuni imputati agivano in difesa o per sedare la lite, non per partecipare alla rissa); mancata valutazione/omessa motivazione circa la richiesta di pena più mite o delle circostanze attenuanti generiche; mancata applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto); errori nella dosimetria della pena e nella qualificazione giuridica del fatto (si deduce l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi della rissa, in particolare la partecipazione di almeno tre persone e la consapevolezza di partecipare a una contesa fra gruppi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: i motivi di travisamento della prova sono privi di specificità e reiterativi (non indicano in modo puntuale gli atti e i dati probatori incompatibili con la motivazione di merito, secondo i limiti applicabili nel caso di "doppia conforme"); le censure sulla qualificazione del fatto e sugli elementi della rissa impongono in realtà una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; le critiche alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti sono generiche o investono scelte discrezionali del giudice di merito non manifestamente illogiche. Conseguenze: confermata l'inammissibilità; ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 588, secondo comma, cod. pen.
La norma è stata applicata per qualificare il fatto come rissa aggravata; la Corte ha ritenuto che la partecipazione volontaria alla condotta collettiva comporti l'assunzione del rischio per gli eventuali eventi lesivi, con applicazione dell'aggravante anche verso partecipanti che riportino lesioni.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata nei limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova: la Cassazione richiede specificità (individuazione dell'atto, del dato probatorio, prova della verità e dimostrazione dell'incidenza sulla motivazione) e ricorda i vincoli applicabili in caso di doppia conforme.
art. 546, primo comma, n. 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per lamentare omissione di motivazione circa la richiesta di pena più mite; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificità, non avendo la difesa indicato parametri alternativi plausibili.
Invocato dal ricorrente per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di esclusione alla luce della gravità delle modalità della condotta e della personalità del reo, richiamando la necessità di una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie.
Richiamati in tema di determinazione della pena e circostanze attenuanti/valutazione delle circostanze; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria e l'illegittimità del riesame in Cassazione salvo profili di manifesta illogicità o arbitrarietà.
Applicato per stabilire le conseguenze della pronuncia di inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; contestualizza gli atti trasmessi alla Corte.
Massime di principio
- In sede di cassazione il censurare un presunto "travisamento della prova" richiede specificità: indicare l'atto processuale, il dato probatorio concreto, fornire prova della verità dell'elemento e spiegare come esso comprometta la motivazione; censure generiche sono inammissibili.
- Le contestazioni che impongono una rivalutazione integrale delle prove (es. ridisegno della dinamica dei fatti sulla base dei medesimi elementi istruttori) sono, di regola, inammissibili in Cassazione salvo i casi previsti di ammissibilità (es. nuova valutazione introdotta nel secondo grado).
- La qualificazione del reato come rissa (art. 588) presuppone valutazioni sui centri di aggressione e sulla consapevolezza/volontà offensiva: può essere riconosciuta anche in vicende dinamiche e progressive in cui i gruppi si articolano e alcuni episodi coinvolgono solo due persone, purché si riconosca un contesto unitario e contrapposti fronti di aggressione.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e motivata delle modalita della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la sua ammissibilità è valutata restrittivamente quando la condotta mostri particolare gravità.
- Le critiche sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche incontrano il limite del sindacato in Cassazione: occorre dimostrare manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza assoluta di motivazione per ottenere un intervento.
- Quando si impugna in Cassazione, è utile formulare motivi chiari, documentati e specifici, evitando argomentazioni meramente alternative o narrative che non individuino punti di doglianza giuridica puntuali rispetto alla motivazione di merito.
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