Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41530/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per rissa aggravata (art. 588, 2° c. c.p.). Le censure principali: travisamento della prova (si sostiene che dai filmati e dalle testimonianze emergerebbe che alcuni imputati agivano in difesa o per sedare la lite, non per partecipare alla rissa); mancata valutazione/omessa motivazione circa la richiesta di pena più mite o delle circostanze attenuanti generiche; mancata applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto); errori nella dosimetria della pena e nella qualificazione giuridica del fatto (si deduce l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi della rissa, in particolare la partecipazione di almeno tre persone e la consapevolezza di partecipare a una contesa fra gruppi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: i motivi di travisamento della prova sono privi di specificità e reiterativi (non indicano in modo puntuale gli atti e i dati probatori incompatibili con la motivazione di merito, secondo i limiti applicabili nel caso di "doppia conforme"); le censure sulla qualificazione del fatto e sugli elementi della rissa impongono in realtà una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; le critiche alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti sono generiche o investono scelte discrezionali del giudice di merito non manifestamente illogiche. Conseguenze: confermata l'inammissibilità; ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 588, secondo comma, cod. pen.

    La norma è stata applicata per qualificare il fatto come rissa aggravata; la Corte ha ritenuto che la partecipazione volontaria alla condotta collettiva comporti l'assunzione del rischio per gli eventuali eventi lesivi, con applicazione dell'aggravante anche verso partecipanti che riportino lesioni.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata nei limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova: la Cassazione richiede specificità (individuazione dell'atto, del dato probatorio, prova della verità e dimostrazione dell'incidenza sulla motivazione) e ricorda i vincoli applicabili in caso di doppia conforme.

  • art. 546, primo comma, n. 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per lamentare omissione di motivazione circa la richiesta di pena più mite; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificità, non avendo la difesa indicato parametri alternativi plausibili.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di esclusione alla luce della gravità delle modalità della condotta e della personalità del reo, richiamando la necessità di una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in tema di determinazione della pena e circostanze attenuanti/valutazione delle circostanze; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria e l'illegittimità del riesame in Cassazione salvo profili di manifesta illogicità o arbitrarietà.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per stabilire le conseguenze della pronuncia di inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; contestualizza gli atti trasmessi alla Corte.

Massime di principio

  • In sede di cassazione il censurare un presunto "travisamento della prova" richiede specificità: indicare l'atto processuale, il dato probatorio concreto, fornire prova della verità dell'elemento e spiegare come esso comprometta la motivazione; censure generiche sono inammissibili.
  • Le contestazioni che impongono una rivalutazione integrale delle prove (es. ridisegno della dinamica dei fatti sulla base dei medesimi elementi istruttori) sono, di regola, inammissibili in Cassazione salvo i casi previsti di ammissibilità (es. nuova valutazione introdotta nel secondo grado).
  • La qualificazione del reato come rissa (art. 588) presuppone valutazioni sui centri di aggressione e sulla consapevolezza/volontà offensiva: può essere riconosciuta anche in vicende dinamiche e progressive in cui i gruppi si articolano e alcuni episodi coinvolgono solo due persone, purché si riconosca un contesto unitario e contrapposti fronti di aggressione.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e motivata delle modalita della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la sua ammissibilità è valutata restrittivamente quando la condotta mostri particolare gravità.
  • Le critiche sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche incontrano il limite del sindacato in Cassazione: occorre dimostrare manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza assoluta di motivazione per ottenere un intervento.
  • Quando si impugna in Cassazione, è utile formulare motivi chiari, documentati e specifici, evitando argomentazioni meramente alternative o narrative che non individuino punti di doglianza giuridica puntuali rispetto alla motivazione di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.