Cassazione Civile, Ordinanza n. 09545/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuto tardivo, il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate contro il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio emesso ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge n. 3 del 2012 su richiesta del debitore sovraindebitato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: con il primo deduceva la violazione dell'art. 12, comma 2, l. n. 3/2012 e dell'art. 739 c.p.c., sostenendo di aver tempestivamente depositato il reclamo il 20.1.2023, ultimo giorno utile, presso una cancelleria del medesimo ufficio giudiziario ma non quella corretta, e che il successivo rinvio alla cancelleria competente non incidesse sulla tempestività; con il secondo lamentava violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e illogicità dell'ordinanza, assumendo che, dichiarata l'inammissibilità, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare il merito; con il terzo denunciava violazione dell'art. 10, comma 6, e dell'art. 14-ter l. n. 3/2012, nonché degli artt. 2740 e 2741 c.c., criticando le argomentazioni di merito inserite dal Tribunale dopo la pronuncia di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, riconoscendo che il deposito telematico del reclamo nella cancelleria del medesimo ufficio giudiziario, ancorché non competente per il registro prescelto, era idoneo a radicare la tempestività, poiché vi era stata tempestiva presa di contatto tra la parte e il giudice; ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti contro argomentazioni di merito svolte ad abundantiam dopo una pronuncia pregiudiziale di inammissibilità, dunque prive di autonoma rilevanza e di interesse impugnatorio. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14-quinquies L. n. 3/2012
richiamato come base del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio
art. 12, comma 2, L. n. 3/2012
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tempestività del reclamo
richiamato quale norma sul reclamo
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare la motivazione del provvedimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità della motivazione
art. 10, comma 6, L. n. 3/2012
invocato nel terzo motivo insieme all'art. 14-ter
invocato nel terzo motivo insieme all'art. 10, comma 6
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel terzo motivo
richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi
Massime di principio
- Il deposito telematico di un atto presso una cancelleria appartenente al medesimo ufficio giudiziario competente, ancorché non sia la cancelleria corretta per il registro scelto dalla parte, è idoneo a far decorrere la tempestività del deposito se effettuato entro il termine, poiché realizza la presa di contatto tra parte e giudice.
- L'errore nell'individuazione del registro informatico di cancelleria non fa venir meno la tempestività dell'atto quando il deposito iniziale sia documentalmente avvenuto nel termine presso un ufficio del medesimo tribunale e il successivo reinoltro sia solo un adempimento meramente ripetitivo.
- Quando il giudice dichiara l'inammissibilità di un'impugnazione o comunque definisce la causa su una questione pregiudiziale, le eventuali argomentazioni svolte sul merito ad abundantiam sono prive di autonoma efficacia e non richiedono autonoma impugnazione; l'impugnazione contro di esse è inammissibile per difetto di interesse.
- La parte soccombente ha interesse a censurare la sola statuizione pregiudiziale che ha definito il giudizio, non anche le motivazioni di merito inserite per completezza dopo che il giudice si è spogliato della potestas iudicandi sul merito.
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