Cassazione Penale, Ordinanza n. 24626/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre soggetti, riuniti in un unico atto di ricorso, hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili sulla base delle dichiarazioni della parte civile. In Cassazione hanno dedotto: (1) vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto assumere nuove prove; (2) violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e le attenuanti generiche. Il testo non consente di individuare con precisione il reato contestato, né i fatti storici specifici, oltre al riferimento alla responsabilità affermata in sede di merito e alla presenza di una parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specifica pertinenza censoria, perché non confrontato con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva escluso la necessità di nuove prove e aveva confermato la responsabilità dei ricorrenti valorizzando la linearità e l'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, profili non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, in parte, meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello, con motivazione ritenuta congrua circa l'esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito indichi elementi concreti incompatibili con la lieve entità della condotta; la relativa valutazione, se congruamente motivata, non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione meramente reiterativo.
Le attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito con motivazione adeguata che valorizzi gli elementi del caso incompatibili con un trattamento più favorevole.
In cassazione non sono ammissibili censure generiche o prive di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, né doglianze che tendano a una rivalutazione del merito della prova.
Il ricorso che non supera il vaglio di specificità e pertinenza può essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, soprattutto quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e coerente.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione se il giudice di appello ha spiegato perché le prove già acquisite erano sufficienti a decidere.
- Le dichiarazioni della parte civile, se ritenute lineari e attendibili dal giudice di merito con motivazione adeguata, non sono liberamente sindacabili in cassazione.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è infondata quando la sentenza di merito evidenzi elementi ostativi specifici e concreti alla sua applicazione.
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma logicamente adeguata, e il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate in appello è inammissibile.
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico, pertinente e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, è dichiarato inammissibile.
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