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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19431/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che, dopo ripetuti rinvii e acquisizione della testimonianza della persona offesa, aveva riqualificato la fattispecie originariamente ritenuta inducimento indebito (art. 319-quater c.p.) in concussione, contestando: 1) violazione del divieto di reformatio in peius per l'effetto sulla prescrizione; 2) vizio di motivazione e mancata motivazione rafforzata a fronte della riqualificazione; 3) errata applicazione della fattispecie di concussione ritenendo assente l'interesse indebito della vittima; 4) errore nel ritenere il reato consumato anziché tentato, per la presenza di indagini preventive della polizia giudiziaria; 5) mancata motivazione su diniego di produzione di documenti sopravvenuti; 6) richiesta di pieno proscioglimento rispetto all'accusa di abbandono di posto (art. 72 legge 10 aprile 1981, n. 172).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Ha confermato che la riqualificazione in concussione da parte della Corte d'appello non ha violato il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), poiché tale norma consente la correzione della qualificazione giuridica del fatto anche in senso più grave purché non si aumenti la pena in peius rispetto a quella inflitta dal primo grado. Ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito la motivazione rafforzata necessaria, che la riqualificazione era prevedibile e compatibile con il diritto di difesa (art. 6 CEDU) e che gli altri motivi (tentativo vs consumazione, produzione documentale, proscioglimento ex art. 72) erano infondati o inammissibili. Conseguentemente resta ferma la condanna pronunciata in appello (con pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il capo A) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 319-quater cod. pen.

    Norma relativa all'induzione indebita; era la qualificazione originaria modificata in appello. La Corte ha ritenuto che la diversa definizione giuridica possa essere adottata dal giudice d'appello senza costituire automaticamente reformatio in peius, se non comporta un aggravamento sanzionatorio vietato

  • concussione (art. 317 c.p. - citata come principio)

    La Corte d'appello ha riqualificato la condotta come concussione (più grave). La Cassazione ha ritenuto legittima tale riqualificazione perché era l'originaria imputazione prospettata nell'esercizio dell'azione penale e compatibile con il diritto di difesa

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, né revocare benefici, salva la facoltà entro i limiti del comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il divieto di reformatio in peius impedisce solo l'aggravamento del trattamento sanzionatorio in senso pratico (pena più grave, nuova misura di sicurezza, revoca benefici), mentre consente la riqualificazione giuridica del fatto anche in senso più grave, con le conseguenze inerenti (es. diverso computo della prescrizione), purché non si superino i limiti dettati dalla norma

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Richiamato per valutare la compatibilità della riqualificazione con il diritto al giusto processo: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione fosse sufficientemente prevedibile e che l'imputato avesse avuto adeguati mezzi di difesa per contestarla

  • art. 72 legge 10 aprile 1981, n. 172 (citato anche come art. 72, I. n. 727/1981 nel testo)

    Norma relativa all'abbandono del posto di servizio: la Corte d'appello non ha concesso il proscioglimento pieno; la Cassazione ha ritenuto il motivo relativo inammissibile o infondato dopo la motivazione fornita dal giudice d'appello

Massime di principio

  • La Corte d'appello può riqualificare il fatto in un reato più grave rispetto a quanto ritenuto dal primo grado anche quando è appellante solo l'imputato, purché non venga inflitta una pena complessivamente più grave o siano adottate misure nuove o peggiorative vietate dall'art. 597 c.p.p.; il diverso computo della prescrizione è effetto collaterale non automaticamente vietato
  • Quando la riqualificazione deriva da una diversa valutazione del materiale probatorio, il giudice d'appello deve fornire una motivazione "rafforzata" e argomentata sulle ragioni della diversa soluzione: questa esigenza è soddisfatta se la Corte espone in modo logico e convincente le ragioni della nuova valutazione
  • La riqualificazione non viola l'art. 6 CEDU se è prevedibile per l'imputato e questi ha avuto la possibilità di esercitare adeguati mezzi di difesa sia in secondo grado sia in cassazione
  • La distinzione tra reato consumato e tentato richiede attenzione ai fatti: il reato è consumato se la vittima, senza pattuizione con la polizia giudiziaria, ha già corrisposto l'indebita prestazione; è tentato se la promessa o l'adempimento sono frutto di un piano concordato con la polizia per individuare il funzionario infedele
  • I rilievi processuali su ammissione di documenti sopravvenuti o su richieste istruttorie devono essere motivati dal giudice; il loro mancato accoglimento è rilevabile in cassazione solo se la motivazione dell'atto impugnato è insufficiente o illogica

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