Cassazione Penale, Ordinanza n. 07934/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Le doglianze riguardavano, da un lato, la ritenuta sussistenza del concorso dell'imputato nel reato, censurata perché volta in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura delle fonti probatorie; dall'altro lato, la dedotta mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva che la prima censura riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, mentre la seconda era generica e comunque smentita dalla motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la pena non ulteriormente riducibile, così implicitamente negando le attenuanti richieste anche in appello in modo non specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita in sede di legittimità la richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e ha reputato infondata o comunque generica la doglianza sulle attenuanti generiche, osservando che la loro esclusione può essere anche motivata implicitamente o con formule sintetiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale è richiamata come reato oggetto della contestazione e delle censure difensive.
È richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte censure che mirino esclusivamente a una rivalutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura delle prove, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
- Le doglianze che ripropongono in cassazione questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito sono inammissibili se non introducono specifici vizi di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche implicitamente o con formule sintetiche, purché la motivazione complessiva della decisione consenta di comprendere il rigetto della richiesta.
- La mera genericità della richiesta di attenuanti generiche, sia in appello sia in cassazione, non è sufficiente a fondare una censura utile contro il relativo diniego.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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