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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35462/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condannato)

La controversia

La ricorrente, terza interessata nel procedimento a carico del condannato, ha impugnato l’ordinanza del 7 aprile 2026 del GIP del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva respinto l’opposizione contro l’ordinanza del 1° settembre 2025 dichiarativa dell’inammissibilità della nuova istanza di revoca della confisca definitiva di un immobile composto da appartamento e box, sito a Canonica d’Adda, via Fara 19/A. Il bene era stato sequestrato il 12 aprile 2021 e confiscato con sentenza del 15 ottobre 2021, irrevocabile il 14 gennaio 2022, ai sensi degli artt. 12-bis d.lgs. 74/2000 e 648-quater c.p., poiché ritenuto nella piena e continuativa disponibilità del condannato e acquistato con risorse a lui riconducibili. Una precedente istanza di revoca era già stata respinta e il relativo ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione con sentenza n. 24544 del 21 aprile 2023. La nuova richiesta si fondava su un parere di un commercialista del 27 giugno 2025, volto a documentare la capacità economica della ricorrente e la tracciabilità delle somme impiegate per pagare il mutuo, e su sommarie informazioni rese il 14 giugno 2025 dalla madre del condannato, che riferiva di aver elargito somme alla nuora e ai nipoti dal 2000. Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 666 ss. c.p.p. e prospettava l’illegittimità costituzionale della disciplina dell’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., perché non prevede l’incompatibilità del medesimo giudice che ha adottato il provvedimento de plano e già deciso la vicenda di merito. Il secondo lamentava che il giudice avesse deciso senza attendere l’esito delle verifiche affidate a un esperto sull’ammontare complessivo delle confische eseguite nei confronti del condannato, dei coimputati e dei terzi. Il terzo contestava la valutazione di non decisività degli elementi prodotti, sostenendo che provassero l’autonomia economica della ricorrente, la provenienza delle somme utilizzate per il mutuo e una comproprietà dell’immobile; deduceva inoltre che la confisca avrebbe potuto riguardare al più la quota del condannato e che il valore complessivo dei beni confiscati doveva essere considerato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito quanto alla dedotta incompatibilità del giudice, perché la ricusazione non può essere proposta in cassazione contro un provvedimento già adottato da un giudice non ricusato; la questione di legittimità costituzionale è stata giudicata manifestamente infondata, poiché l’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. è una fase eventuale a contraddittorio pieno del medesimo procedimento esecutivo, non un autonomo grado o una fase distinta. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e difetto di decisività: non individua la specifica violazione processuale o il vizio motivazionale e non spiega come i dati sulle altre confische avrebbero inciso sulla revoca relativa a questo immobile. Il terzo motivo è inammissibile perché precluso dalla precedente decisione e diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la disponibilità rilevante per la confisca per equivalente non coincide con la titolarità formale, ma consiste nel rapporto di fatto che consente al condannato di usare e disporre del bene come effettivo dominus. La prospettata comproprietà non equivale alla deduzione di proprietà esclusiva del terzo; inoltre, le dichiarate elargizioni o i prestiti sarebbero stati rivolti al nucleo familiare e non è stata dimostrata la loro destinazione all’acquisto esclusivo del bene da parte della ricorrente. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    L’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non apre un grado ulteriore e autonomo di giudizio, ma costituisce la fase eventuale, a contraddittorio pieno, del medesimo procedimento esecutivo, fisiologicamente struttura bifasica esclude che il precedente apprezzamento possa assumere valore pregiudicante ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen. e rende manifestamente infondata la prospettata violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost., anche in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU.

    L’opposizione è una fase eventuale e a contraddittorio pieno del procedimento esecutivo, non un grado autonomo o una fase distinta; perciò la partecipazione del medesimo giudice non determina, per ciò solo, incompatibilità pregiudicante.

  • art. 34 c.p.p.

    L’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non apre un grado ulteriore e autonomo di giudizio, ma costituisce la fase eventuale, a contraddittorio pieno, del medesimo procedimento esecutivo, fisiologicamente struttura bifasica esclude che il precedente apprezzamento possa assumere valore pregiudicante ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen. e rende manifestamente infondata la prospettata violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost., anche in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU.

    Nel procedimento esecutivo articolato nell’eventuale opposizione a contraddittorio pieno, la precedente valutazione del giudice non assume valore pregiudicante ai sensi della disciplina dell’incompatibilità.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    La disponibilità rilevante ai fini della confisca per equivalente non coincide con la mera titolarità formale del bene, ma con la relazione di fatto che consenta al condannato di utilizzarlo e disporne come effettivo dominus.

    Ai fini della confisca per equivalente è determinante la disponibilità sostanziale del bene da parte del condannato, ossia la possibilità effettiva di utilizzarlo e disporne, anche se formalmente intestato a un terzo.

  • art. 648-quater c.p.

    La disponibilità rilevante ai fini della confisca per equivalente non coincide con la mera titolarità formale del bene, ma con la relazione di fatto che consenta al condannato di utilizzarlo e disporne come effettivo dominus.

    La confisca per equivalente può riguardare un bene formalmente intestato a un terzo quando gli accertamenti dimostrino che il condannato ne ha la disponibilità effettiva e può usarlo e disporne come proprietario sostanziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della confisca per equivalente, la disponibilità del bene non coincide con la titolarità formale: rileva la relazione di fatto che consente al condannato di utilizzarlo e disporne come effettivo dominus.
  • L’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, c.p.p. costituisce una fase eventuale a contraddittorio pieno del medesimo procedimento esecutivo e non un autonomo grado o una fase distinta; la partecipazione del giudice che ha emesso il provvedimento opposto non determina, per tale sola ragione, incompatibilità.
  • Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti del giudice dell’esecuzione, la censura deve individuare in modo specifico la violazione processuale o il vizio motivazionale e spiegare la decisività della questione; è inammissibile la doglianza che non chiarisce come l’elemento dedotto avrebbe potuto incidere sulla decisione.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando le doglianze si limitino a contrapporre una diversa lettura dei documenti alla valutazione motivata del giudice dell’esecuzione.
  • Il terzo interessato non può limitarsi a prospettare una comproprietà o la provenienza lecita di una parte delle risorse familiari: per contestare la confisca deve dedurre la propria effettiva ed esclusiva titolarità del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti economici
IstitutiConfisca

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