Cassazione Civile, Ordinanza n. 22407/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno 2004, con cui l'Ufficio contestava omessa indicazione di ricavi, costi non inerenti e costi non di competenza. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato; anche l'appello era stato respinto. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata indicazione dell'aliquota applicata e alla dedotta nullità totale dell'atto dopo un annullamento parziale in autotutela; con il secondo ha denunciato ancora omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla ripresa a tassazione per asserita sotto-fatturazione nella vendita di veicoli. La ricorrente sosteneva che la sentenza di merito non avesse esaminato tali questioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che la CTR aveva valorizzato la mancanza di interesse della contribuente sul profilo IRAP, essendo intervenuto un annullamento in autotutela, e ha richiamato il principio per cui la mancata indicazione dell'aliquota nell'avviso è vizio meramente formale, non causa di nullità, quando l'aliquota sia comunque desumibile dagli elementi dell'atto e il contribuente non indichi perché non avrebbe potuto individuarla agevolmente. Quanto al secondo, ha rilevato che non vi era omessa pronuncia perché i giudici di merito avevano escluso in fatto il riscontro documentale della dedotta sotto-fatturazione e avevano ritenuto generiche e inammissibili le ulteriori censure; tale ratio decidendi non era stata specificamente attaccata in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione o quando la doglianza non colpisca la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale per nullità della sentenza può essere dedotto solo se effettivamente ricorre un'omissione di pronuncia o altro error in procedendo rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata indicazione dell'aliquota nell'avviso di accertamento non determina nullità quando l'aliquota sia comunque desumibile dagli elementi dell'atto e il contribuente non alleghi specifiche ragioni di impossibilità di immediata individuazione del quantum preteso.
- Un'annullamento in autotutela parziale non comporta, di per sé, la nullità dell'intero atto né fa sorgere automaticamente un interesse attuale a censurare il profilo già sostanzialmente accolto dall'Ufficio.
- Non sussiste omessa pronuncia se la questione è stata affrontata dal giudice di merito, anche implicitamente, oppure se il ricorso non aggredisce la concreta ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata.
- In tema di ripresa a tassazione, chi contesta la pretesa deve confrontarsi con l'accertamento di fatto sulla mancanza di riscontri documentali: la censura di omessa pronuncia non può sostituire l'onere di impugnare specificamente le ragioni poste a fondamento della decisione.
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