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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12978/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che mancasse il dolo tipico della ricettazione e che il fatto dovesse al più essere riqualificato nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, deducendo l'eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché riproponeva censure già respinte in appello e perché la Corte territoriale aveva congruamente valorizzato plurimi indici fattuali della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, tra cui il trasferimento di materiale prelevato da un garage, la presenza di biciclette provento di furto, componenti, uniformi dell'esercito italiano e utensili, la custodia unitaria del materiale e l'assenza di spiegazioni attendibili sulla provenienza. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il dolo della ricettazione può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, indice di volontà di occultamento e di acquisto in mala fede. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ex artt. 132 e 133 c.p. e che il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi, nonché sui precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma di riferimento per la ricettazione; il dolo tipico può essere desunto da indici fattuali oggettivi, tra cui l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene.

  • art. 712 c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione contravvenzionale, ma escluso dalla Corte perché il fatto è stato ritenuto integrare la ricettazione.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena sono quelli valorizzati per valutare gravità del fatto e capacità a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche mediante indici sintomatici esterni, quali la mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa e le modalità di custodia o occultamento dei beni.
  • La mera riproposizione in cassazione di censure di fatto e di diritto già esaminate e motivate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, integra un motivo manifestamente infondato.
  • La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave è esclusa quando gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito consentano di ritenere integrati tutti gli estremi del reato più grave contestato.
  • La determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito; il diniego delle attenuanti può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi e sui precedenti penali dell'imputato.
  • In sede di legittimità, le valutazioni del giudice di merito sulla congruità della pena e sulla meritevolezza delle attenuanti sono incensurabili se sorrette da motivazione логica e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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