Cassazione Penale, Sentenza n. 14426/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) nullità del decreto di citazione in appello per assenza della sottoscrizione del presidente del collegio e per mancata indicazione della data di udienza nella parte specifica; 2) omessa notifica del decreto all'imputato, poiché la comunicazione sarebbe stata inviata solo al difensore senza indicazione che valesse anche per l'imputato; 3) violazione del contraddittorio per la tardiva comunicazione della richiesta del Pubblico Ministero di trattazione orale, che avrebbe impedito la corretta partecipazione della difesa; 4) vizio di motivazione della Corte territoriale con riguardo alle cause reali del dissesto, da cui potrebbe desumersi la mancanza della volontà distrattiva dell'amministratore unico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Motivazioni principali: 1) l'assenza della sottoscrizione sul decreto non costituisce nullità qualificata a pena di nullità e, comunque, sarebbe stata sanata per mancata tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 181 c.p.c. richiamato; l'indicazione della data era presente e il ricorrente ha partecipato all'udienza, rendendo irrilevante la presunta irregolarità; 2) dagli atti risulta la notifica a mani proprie del decreto in data 28/06/2023, quindi la censura è manifestamente infondata; 3) il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto derivante dalla presunta intempestività della comunicazione della richiesta di trattazione orale; la partecipazione al processo non richiede necessariamente la presenza fisica, ma la possibilità di intervenire e di far valere le proprie difese, e la mancata allegazione del danno concreto rende la censura inammissibile; 4) quanto al merito, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo: non è richiesta la prova di un danno effettivo ai creditori né che il dissesto sia stato causato dalla condotta dell'agente; le deduzioni sulle reali cause del dissesto non incidono sulla configurabilità della volontà distrattiva come fatto tipico. Conclusione: ricorso rigettato; Spatarella condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il requisito della sottoscrizione del decreto è richiamato ma la Corte ritiene che la sua mancanza non comporti automaticamente la nullità assoluta se non è prevista come causa di nullità a pena di nullità; inoltre la provenienza dell'atto può risultare comunque evidente dagli elementi formali.
artt. 178 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati come disciplina generale della formazione degli atti processuali; la Corte osserva che dalla disciplina complessiva non deriva l'automaticità della nullità per l'omessa sottoscrizione.
Applicato per il principio della sanatoria delle nullità non eccepite nei termini, con conseguente richiamo alla necessità di tempestiva impugnazione per far valere vizi formali.
Richiamato in relazione ai termini per eccepire vizi relativi agli atti processuali: la mancata eccezione nel termine previsto comporta la sanatoria del vizio.
art. 219 legge fallimentare (citato come "art. 219 l. fall.")
Citato in riferimento all'aggravante che richiede il concreto pregiudizio ai creditori; la Corte lo utilizza per distinguere la responsabilità base (reato di pericolo) dall'eventuale aggravante che richiede danno effettivo.
Massime di principio
- L'assenza formale della sottoscrizione su un decreto giudiziario non produce automaticamente la nullità assoluta: va verificato se la normativa la prevede a pena di nullità e, in ogni caso, la nullità può essere sanata se non eccepita nei termini processuali.
- Le contestazioni di vizi formali relative alla notifica o alla forma dell'atto richiedono la prova del concreto pregiudizio subito dalla parte; senza tale prova la censura è inammissibile per carenza di offensività processuale.
- La partecipazione dell'imputato al processo può non richiedere la presenza fisica, purché gli sia garantita la possibilità effettiva di intervenire e di esercitare i propri diritti di difesa; per lamentare violazioni del contraddittorio occorre dimostrare come la violazione abbia impedito l'esercizio di specifiche facoltà difensive.
- Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si tratta di un reato di pericolo: non è necessario provare un danno effettivo o che il dissesto sia stato causato dalla condotta dell'agente; le indagini sulle cause del dissesto aziendale non escludono, di per sé, la responsabilità per distrazione.
- Per ottenere successo in cassazione è necessario censurare profili di diritto o di motivazione specifici e dimostrare l'esistenza di un concreto vizio che abbia inciso sulla decisione; deduzioni generiche o meri rilievi formali privi di pregiudizio concreto difficilmente ottengono accoglimento.
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