Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1806/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per presunta errata interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: sosteneva che era stata già eletto domicilio in primo grado (come risulterebbe dall'intestazione della sentenza di primo grado) e che, inoltre, l'atto di impugnazione conteneva un espresso riferimento alla nomina con procura speciale regolarmente depositata, che però non risultava nel fascicolo. Chiedeva dunque che non si dichiarasse l'inammissibilità dell'appello per carenza di dichiarazione/elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato le decisioni della Quinta Sezione e delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina introdotta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (poi abrogata dalla legge 9.8.2024, n.114) si applica comunque alle impugnazioni proposte entro il 24.8.2024, e che la previsione s'intende soddisfatta quando l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio indicando la sua collocazione nel fascicolo in modo da consentirne l'immediata individuazione. Nel caso di specie, l'atto d'appello non conteneva alcun riferimento, neppure indiretto, né alla esistenza né alla collocazione di una preesistente elezione/dichiarazione di domicilio: perciò la Corte ha confermato l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori e' depositata, a pena di inammissibilita', la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La norma richiede, a pena di inammissibilita', che con l'atto di impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio o, in alternativa, che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione indicando la sua collocazione nel fascicolo in modo da consentirne l'immediata ed inequivoca individuazione

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore e' depositato, a pena di inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato

    Se l'imputato e' stato giudicato in sua assenza, e' necessario il deposito del mandato specifico che contenga la dichiarazione/elezione di domicilio; anche questo e' richiesto a pena di inammissibilita'

  • D.L.vo n.150/2022, art.33

    inserimento nell'art. 581 dei commi 1-ter e 1-quater

    E' la fonte normativa che ha introdotto l'obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione

  • Legge 9 agosto 2024, n.114, art.2, comma 1, lett. o)

    soppressione del comma 1-ter

    La norma ha abrogato il comma 1-ter, ma le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previsione della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifesto infondato o inammissibile, fatto salvo l'esonero motivato

  • Ordinanza Quinta Sezione n. 26458 del 19/06/2024 (remissione alle Sezioni Unite)

    riporta le questioni rimesse alle Sezioni Unite in ordine all'ambito di applicazione temporale dell'art. 581, comma 1-ter, e alla interpretazione del requisito del deposito o del richiamo della dichiarazione/elezione di domicilio

    Ha evidenziato divergenze di orientamento e ha portato le questioni alle Sezioni Unite, le quali hanno fornito i criteri interpretativi applicati nel caso di specie

Massime di principio

  • Per le impugnazioni introdotte entro il 24/08/2024 si applica l'art. 581, comma 1-ter: occorre depositare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto o inserire nell'impugnazione un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione, indicando la sua collocazione nel fascicolo in modo da consentirne l'immediata individuazione
  • La sola esistenza in atti di una precedente elezione/dichiarazione di domicilio non e' sufficiente se l'atto d'impugnazione non contiene un richiamo espresso e specifico e l'indicazione della collocazione nel fascicolo
  • Se l'imputato e' stato giudicato in assenza, il difensore deve depositare, ai sensi del comma 1-quater, il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza che contenga la dichiarazione/elezione di domicilio
  • In caso di dubbio o di documenti non reperibili nel fascicolo, il difensore ha l'onere pratico di allegare o di richiamare esplicitamente il documento; affidarsi alla sola circostanza che il documento sia stato 'precedentemente depositato' o che figurerebbe in altro fascicolo e' rischioso
  • La violazione dell'obbligo comporta l'inammissibilita' dell'impugnazione e la condanna alle spese, con possibile pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; quindi e' prassi consigliabile allegare sempre la dichiarazione/elezione o, quantomeno, indicarne esplicitamente la collocazione nel fascicolo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.