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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10568/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., con la quale gli era stata applicata la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 22.000 di multa per il reato di detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto la violazione di legge sostenendo che la pena concordata fosse illegale perché superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi sull'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la doglianza sulla supposta illegalità della pena perché superiore al minimo edittale non integra tale ipotesi, poiché, secondo la giurisprudenza richiamata, è "pena illegale" solo quella determinata in violazione dei limiti edittali previsti dalla singola fattispecie. Conseguentemente, il ricorso non rientrava tra i motivi ammessi. A norma dell'art. 616 c.p.p., l'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta; la sentenza impugnata è stata pronunciata in questo rito.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. va trattato secondo tale rito camerale.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per la detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi determina inammissibilità.
  • La nozione di "pena illegale" rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento coincide con la pena determinata in violazione dei limiti edittali della fattispecie incriminatrice, non con la mera scelta di una pena superiore al minimo edittale.
  • Se il ricorso avverso il patteggiamento non deduce uno dei vizi espressamente consentiti dalla legge, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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