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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20577/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal mancato pagamento, da parte della datrice di lavoro operante nella sanità privata, dell'indennità una tantum di vacanza contrattuale riferita al periodo compreso tra la scadenza del CCNL del 31 dicembre 2005 e il rinnovo del 15 settembre 2010. La lavoratrice aveva chiesto la condanna della datrice al pagamento della somma, sostenendo che il verbale di accordo del 31 gennaio 2013, stipulato tra l'associazione datoriale e le organizzazioni sindacali regionali, avesse riconosciuto un diritto inderogabile dei lavoratori alla corresponsione dell'una tantum e avesse soltanto rinviato quantificazione ed erogazione per ragioni di crisi economico-finanziaria del settore. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 24 Cost., 1226, 1362 ss. e 1355 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse interpretato erroneamente il verbale del 31 gennaio 2013, trascurandone il tenore letterale e sistematico, e avesse male qualificato la situazione economico-finanziaria come condizione sospensiva meramente potestativa, da ritenersi nulla, con conseguente dovere del giudice di integrare la volontà negoziale determinando l'emolumento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sufficiente e proporzionato il trattamento economico complessivo senza considerare che si trattava di un diritto inderogabile di adeguamento salariale non rinviabile sine die.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per vizio di motivazione; nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente escluso che il verbale del 31 gennaio 2013 avesse attribuito un diritto pieno e generalizzato all'una tantum, valorizzando la natura programmatica dell'Accordo interconfederale del 1993 e, soprattutto, il contenuto dell'Accordo nazionale del 15 settembre 2010, che aveva demandato alla negoziazione regionale l'eventuale corresponsione dell'una tantum, in coerenza con le condizioni economico-finanziarie del settore. Ha inoltre rilevato che la censura sulla qualificazione della situazione economico-finanziaria come condizione sospensiva era nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata né dedotta nei gradi di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la verifica della sufficienza e proporzionalità della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. va compiuta avendo riguardo al trattamento economico complessivo e non a singole voci isolate, e che il parametro costituzionale riguarda il minimo costituzionale, non ogni componente contrattuale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di tutela giurisdizionale del diritto all'una tantum; la Corte non ne ricava un diverso esito decisorio

  • artt. 1226 c.c.

    invocato per la determinazione giudiziale dell'emolumento; la Corte esclude che ricorrano i presupposti per una integrazione giudiziale della volontà negoziale

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici contrattuali; la Corte ribadisce che la loro violazione deve essere specificamente dedotta e non può risolversi in mera critica dell'esito interpretativo

  • art. 1355 c.c.

    invocato per sostenere la nullità della condizione meramente potestativa; la Corte afferma che la questione era nuova e che la qualificazione operata dal giudice di merito era corretta

  • art. 36 Cost.

    il parametro di sufficienza e proporzionalità va valutato sul trattamento economico complessivo e in termini di minimo costituzionale, non sulle singole voci isolate

  • art. 2099 c.c.

    richiamato in tema di determinazione della retribuzione; la Corte ribadisce la centralità della contrattazione collettiva e della valutazione complessiva del trattamento

  • art. 118, primo comma disp. att. c.p.c.

    utilizzato per rinviare ai precedenti conformi in motivazione

  • art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato

  • Accordo interconfederale 23 luglio 1993

    considerato fonte di indirizzo programmatico e non idoneo da solo a fondare un diritto soggettivo pieno all'indennità di vacanza contrattuale

  • Accordo nazionale 15 settembre 2010

    interpretato come atto che, per il settore della sanità privata, demanda alla negoziazione regionale l'eventuale una tantum per il periodo 2006/2010

  • verbale di accordo 31 gennaio 2013

    letto come non attributivo di un diritto immediatamente esigibile all'una tantum, ma come atto che rinvia quantificazione ed erogazione in ragione della crisi del settore

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti negoziali è attività riservata al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo per specifica violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi motivazionali; non è ammissibile una mera contrapposizione tra interpretazioni plausibili.
  • L'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993 sull'indennità di vacanza contrattuale ha natura programmatica e di indirizzo; esso non attribuisce di per sé un diritto soggettivo pieno se non è recepito dalla contrattazione collettiva applicabile.
  • Se il rinnovo di un contratto collettivo demanda alla contrattazione decentrata la eventuale determinazione di una tantum in ragione della situazione economico-finanziaria del settore, non può pretendersi in sede giudiziale un'attribuzione generalizzata dell'emolumento in contrasto con quella regolazione negoziale.
  • La deduzione in cassazione di una questione giuridica presuppone che essa sia stata effettivamente introdotta e trattata nei gradi di merito; le questioni nuove sono inammissibili.
  • La verifica della proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. deve essere compiuta sul trattamento economico complessivo, secondo il parametro del minimo costituzionale, e non isolando singole voci retributive o singoli istituti contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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