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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03685/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)

La controversia

Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante da mutuo fondiario stipulato con i debitori e assistito da ipoteca. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda ritenendo nullo il contratto per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, T.U.B. e dalla delibera CICR. La cessionaria del credito aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall.; il Tribunale l’aveva accolta solo parzialmente, ritenendo nullo il mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità, ma ammettendo al passivo solo il minor importo corrispondente a quanto ritenuto non eccedente, in chirografo e a titolo di ripetizione di indebito, escludendo la conversione in mutuo ipotecario ordinario e la nullità parziale. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto, tra l’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 2, T.U.B. e dell’art. 1418 c.c., sostenendo che il superamento del limite di finanziabilità non determina la nullità del mutuo fondiario; gli altri motivi riguardavano la pretesa inattendibilità della c.t.u., il diniego di conversione del contratto e il mancato riconoscimento della prelazione ipotecaria per la parte di credito entro il limite.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso, ritenendo che nel mutuo fondiario il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B. non sia elemento essenziale del contratto né norma imperativa posta a presidio della validità del negozio. Di conseguenza, la sua violazione non comporta nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c. e non può determinare, per il solo superamento del limite, la caducazione del mutuo erogato e della garanzia ipotecaria. Sono rimasti assorbiti gli altri tre motivi. Il decreto del Tribunale di Cagliari è stato cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, T.U.B.

    limite di finanziabilità fissato nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati

    il limite di finanziabilità è un parametro di vigilanza prudenziale, non un elemento essenziale del contenuto del contratto e non una norma imperativa la cui violazione comporti nullità del mutuo fondiario

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    non è applicabile al superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, poiché la disposizione violata non presidia la validità del negozio

  • art. 1424 c.c.

    la questione della conversione in mutuo ipotecario ordinario era stata negata dal giudice di merito; la Corte non decide sul punto perché assorbito

  • art. 98 l. fall.

    norma processuale posta a base dell’opposizione allo stato passivo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario, il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, T.U.B. ha funzione di vigilanza prudenziale e non integra un elemento essenziale del contratto.
  • La violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario non determina, di per sé, nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c., quando la norma violata non sia posta a presidio della validità del negozio.
  • Il superamento del limite di finanziabilità non consente automaticamente di far cadere anche la garanzia ipotecaria connessa al mutuo erogato.
  • Quando il motivo di ricorso che investe il fondamento giuridico della decisione è accolto, restano assorbite le censure che presuppongono la conferma della soluzione cassata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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