Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33727/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione negoziale familiare e societaria: in una scrittura del 20 settembre 2004 erano stati regolati rapporti patrimoniali e commerciali tra due rami familiari e tra due società, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione del mutuo acceso presso banca terza e altri obblighi reciproci. In una successiva scrittura del 5 novembre 2004, qualificata dalle parti come atto di espromissione, alcuni soggetti avrebbero assunto il pagamento del debito residuo del mutuo, anche mediante emissione di assegni e cambiali. La società creditrice agiva per ottenere il saldo delle somme che sosteneva di avere corrisposto per estinguere il finanziamento. I convenuti opponevano che il pagamento dovuto era condizionato al rispetto, da parte della società attrice, di una clausola di non concorrenza e di acquisto esclusivo prevista nell'accordo del 20 settembre 2004, deducevano l'inadempimento di tale accordo e proponevano domanda riconvenzionale di risarcimento danni. In cassazione i ricorrenti censuravano la sentenza d'appello per avere escluso, senza adeguata motivazione, il collegamento negoziale tra le due scritture, per avere negato la natura di accollo/espromissione dell'atto del 5 novembre 2004, per non avere esaminato correttamente l'eccezione di inadempimento e il relativo riparto dell'onere della prova, e per avere omesso una reale qualificazione causale del negozio e la valutazione della domanda risarcitoria riconvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata non avesse spiegato in modo sufficiente il percorso logico-giuridico seguito per escludere il collegamento negoziale tra la scrittura del 20 settembre 2004 e quella del 5 novembre 2004, né avesse individuato la causa concreta del secondo atto una volta negata la sua qualificazione come accollo o espromissione. La motivazione è stata considerata inadeguata e quindi censurabile in sede di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, il terzo e il quinto motivo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato tra le norme invocate per l'inadempimento contrattuale e la responsabilità per mancata esecuzione degli obblighi assunti

  • art. 1321 c.c.

    richiamato per la nozione di contratto e per la struttura dell'accordo negoziale

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per la causa concreta e la meritevolezza dell'autonomia negoziale

  • art. 1325 c.c.

    richiamato tra le norme invocate in tema di requisiti del contratto

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto secondo il senso letterale e la comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole negoziali

  • art. 1366 c.c.

    richiamato tra i criteri interpretativi del contratto

  • art. 1369 c.c.

    richiamato tra i criteri ermeneutici

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta invalidità del negozio

  • art. 1460 c.c.

    richiamato in tema di eccezione di inadempimento e sospensione della prestazione

  • art. 1272 c.c.

    richiamato tra le norme sull'espromissione

  • art. 1273 c.c.

    richiamato per la disciplina dell'accollo e la distinzione tra accollo interno ed esterno

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova

  • art. 2733 c.c.

    richiamato tra le norme probatorie invocate dalle parti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso

  • art. 117 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato implicitamente nella parte in cui si lamenta difetto di motivazione o omesso esame

  • art. 111, comma 1, Cost.

    richiamato a sostegno del dovere di motivazione e del giusto processo

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto negoziale è censurabile in cassazione solo quando il giudice di merito violi i criteri ermeneutici o renda una motivazione così carente da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito; non è invece consentito contrapporre alla decisione una diversa, ma soltanto alternativa, lettura del testo contrattuale.
  • Quando si esclude il collegamento negoziale tra più scritture, il giudice deve spiegare perché i negozi non integrino un'unica operazione economico-funzionale e deve individuare, almeno in via essenziale, la causa concreta di ciascun atto, così da giustificarne l'autonomia funzionale.
  • La qualificazione di un atto come espromissione o accollo non può essere negata in modo meramente assertivo: occorre verificare la struttura concreta dell'accordo, la partecipazione dei soggetti necessari e gli effetti voluti dalle parti, distinguendo tra assunzione diretta del debito verso il creditore e regolazione interna del peso economico dell'obbligazione.
  • L'eccezione di inadempimento e la domanda risarcitoria fondata su rapporti collegati presuppongono un accertamento comparativo delle obbligazioni e delle reciproche prestazioni dedotte nei negozi interdipendenti, secondo un esame coerente con la funzione economico-sociale dell'operazione complessiva.
  • Se una parte deduce l'esistenza di una complessa operazione negoziale articolata in più atti, il giudice deve valutare in modo unitario il contenuto delle scritture e non può arrestarsi alla sola negazione di un singolo schema tipico senza verificare l'eventuale diversa causa concreta dell'assetto di interessi voluto dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAccollo ed espromissioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.