Cassazione Penale, Ordinanza n. 32218/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile con sentenze conformi dei giudici di merito per la guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti indicate, e per la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, con le relative aggravanti, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla condanna relativa al capo B. La difesa ha dedotto il vizio di motivazione, prospettando manifesta illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle prove assunte in dibattimento. La Corte ha ritenuto che le censure, pur formalmente riferite a un vizio di legittimità, mirassero in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata ai giudici di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione delle sentenze di merito era congrua, adeguata, logica e fondata su corretti criteri di inferenza. In particolare, la responsabilità per il capo B era stata desunta sia dall'esito delle analisi, che avevano evidenziato benzodiazepine pari a 895 ng/ml rispetto a un cut off di 300 ng/ml, sia dalle condizioni psicofisiche osservate subito dopo l'incidente, descritte come agitazione e assenza ai richiami esterni, sia dall'annotazione della scheda di ingresso al pronto soccorso relativa a segni di alterazione psicomotoria potenzialmente correlabili all'assunzione di sostanze psicoattive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze sollecitavano una rivalutazione del fatto e delle prove, senza evidenziare effettivi vizi logici della motivazione. Ha ritenuto adeguatamente motivata la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'esito positivo dell'esame tossicologico era corroborato dai dati sintomatici rilevati nell'immediatezza dell'incidente e dalla documentazione sanitaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), Codice della strada
La disposizione è richiamata quale base della condanna per guida in stato di ebbrezza.
art. 186, comma 2-bis, Codice della strada
La disposizione è richiamata quale aggravante contestata in relazione alla guida in stato di ebbrezza.
art. 186, comma 5, Codice della strada
La disposizione è richiamata tra quelle contestate per il capo A.
art. 187, comma 1, Codice della strada
La disposizione costituisce la base della contestazione relativa alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
art. 187, comma 1-bis, Codice della strada
La disposizione è richiamata tra quelle contestate per il capo B.
art. 187, comma 4, Codice della strada
La disposizione è richiamata tra quelle contestate per il capo B.
La decisione applica la conseguenza processuale della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato mediante la valorizzazione congiunta dell'esito positivo degli esami sui liquidi biologici e di dati sintomatici relativi alle condizioni psicofisiche del conducente rilevate nell'immediatezza del fatto, quando tali dati siano dimostrativi della pregressa assunzione e idonei a corroborare l'esame tossicologico.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la denuncia di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, solleciti una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove, se la motivazione dei giudici di merito è congrua, coerente e fondata su corretti criteri di inferenza.
- La prova dello stato di alterazione può essere desunta anche da osservazioni dei primi soccorritori e da annotazioni sanitarie concernenti segni di alterazione psicomotoria, purché tali elementi siano valutati unitamente agli accertamenti tossicologici e siano logicamente collegati alla condizione del conducente al momento della guida.
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