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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36351/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca della sentenza di condanna della Corte d'appello di Ancona (9/9/2019, divenuta irrevocabile il 25/10/2019) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la successiva pronuncia di cassazione che ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti dei coimputati per "insussistenza del fatto" doveva estendersi a lui (art. 587 c.p.p.). Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza perché era stato prodotto solo il dispositivo della sentenza di annullamento senza le motivazioni e i ricorsi per cassazione dei coimputati non erano prodotti con attestazione di deposito, impedendo la verifica se i motivi dell'annullamento fossero personali o idonei a estendersi al ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza documentale: mancavano i ricorsi dei coimputati con attestazione di deposito e la motivazione della sentenza di annullamento, elementi necessari per valutare l'estendibilità dell'esito favorevole. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'effetto estensivo non consegue alla sola proposizione dell'impugnazione ma all'esito favorevole e alla relativa motivazione. Perciò il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la revoca della sentenza in favore dell'imputato diligente per effetto estensivo dell'impugnazione proposta da coimputati; la Corte rileva che l'estensibilità richiede la valutazione della motivazione dell'impugnazione favorevole, non la sola proposizione del ricorso.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come potere del giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione; la Corte osserva che tuttavia l'inammissibilità del ricorso deriva dalla mancanza documentale e non dall'omessa esercizio di tali poteri da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede i poteri d'ufficio del giudice dell'esecuzione (fra cui acquisizione documentale). Il ricorrente lamentava il mancato uso di tali poteri; la Corte sottolinea comunque l'onere dell'istante, in sede di legittimità, di allegare gli atti necessari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la determinazione delle sanzioni economiche.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale delittuosa contestata nella sentenza di merito (detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio). La questione processuale verte sull'estensione dell'annullamento per insussistenza del fatto rispetto a più imputati accusati della stessa condotta.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 33523 del 16/6/2021

    Precedente richiamato per il principio che in sede di ricorso per cassazione l'atto deve essere autosufficiente: la mera allegazione di atti altrui senza documentare l'accoglimento del motivo non è idonea.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di condannare alle spese e applicare sanzioni per inammissibilità, affermando l'assenza di profili di colpa come presupposto per escludere la sanzione; la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistenti tali profili e ha condannato comunque.

Massime di principio

  • In ricorso per cassazione l'istante deve allegare e depositare tutti gli atti decisivi per la pronuncia (ricorsi dei coimputati, attestazioni di deposito, sentenze complete con motivazione); l'assenza di tali elementi può determinare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
  • L'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da coimputati (art. 587 c.p.p.) non si produce per la sola proposizione del ricorso altrui: è necessario verificare l'esito favorevole e le motivazioni che ne giustificano l'estensione ad altri imputati.
  • Il giudice dell'esecuzione dispone di poteri d'ufficio (es. acquisizione documenti ex art. 666 c.p.p., sospensione ex art. 670 c.p.p.), ma tali poteri non sollevano l'istante dall'onere processuale di fornire la documentazione necessaria alla decisione in sede di legittimità.
  • Quando si chiede revoca di una condanna sulla base di pronunce favorevoli rese nei confronti di coimputati, è essenziale produrre le motivazioni integrali delle sentenze favorevoli per dimostrare che i motivi non sono personali e sono estensibili.
  • Il mancato adempimento dell'onere di autosufficienza documentale può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.

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