Cassazione Civile, Ordinanza n. 29148/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale un'intimazione di pagamento emessa per somme iscritte a ruolo relative agli anni d'imposta 2001 e 2002, deducendo la nullità della notificazione della cartella presupposta e la prescrizione del credito. In primo grado il ricorso era stato accolto per la ritenuta nullità della notifica della cartella; in appello la commissione regionale aveva invece accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, formalmente denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, ma in sostanza lamentando che la sentenza d'appello non avesse riconosciuto la prescrizione della pretesa tributaria per tardività della notifica dell'avviso di intimazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e le prescrizioni dell'art. 366, comma 3, c.p.c., perché formulato come una mera e disordinata elencazione cronologica degli atti di causa, senza una chiara e sintetica ricostruzione dei fatti sostanziali e processuali e senza l'indicazione specifica del capo della sentenza censurato e delle precise ragioni di diritto della doglianza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore della resistente costituita e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
esposizione sommaria dei fatti di causa
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti sostanziali e processuali, idonea a consentire alla Corte la comprensione immediata della controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiede l'autonomia del motivo e la specifica indicazione delle ragioni della censura, del capo impugnato e degli elementi necessari alla valutazione della doglianza
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti e dei motivi si risolve in un assemblaggio cronologico e indistinto di atti processuali, senza una sintesi funzionale a rendere immediatamente comprensibile la controversia e la censura proposta.
- Il principio di autosufficienza impone che il ricorrente indichi con precisione i fatti rilevanti, il capo della sentenza impugnata e le specifiche argomentazioni di diritto asseritamente errate, così da consentire alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza senza integrare il ricorso con altre fonti.
- La mancata specificazione delle rationes decidendi censurate e delle ragioni per cui esse sarebbero contrastanti con le norme invocate determina l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere onerata del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Come è indicizzato
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