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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05326/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva negato il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra due giudicati, chiedendo in sostanza l'applicazione della disciplina della continuazione. I fatti richiamati nel provvedimento riguardano, da un lato, una calunnia realizzata mediante presentazione di una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, commessa in un comune emiliano nel giugno 2009; dall'altro, una simulazione di reato e una truffa commesse in altre località tra luglio e agosto 2011. Nel ricorso si denunciava un preteso difetto di motivazione dell'ordinanza e si contestava la valutazione di insussistenza della continuazione, ma le censure, secondo la Corte, miravano in realtà a una nuova rivalutazione del merito e dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze perché contrastanti con la giurisprudenza consolidata sui criteri di individuazione dell'unicità del disegno criminoso; ha inoltre valorizzato la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva evidenziato la diversità dei fatti, dei luoghi, del tempo intercorso e delle modalità operative, elementi incompatibili con la continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    È richiamato implicitamente il tema del reato continuato e del medesimo disegno criminoso; la Corte ribadisce che la continuazione richiede una volizione unitaria e non è configurabile quando i fatti siano eterogenei per tempo, luogo e modalità e siano sorretti da una diversa spinta criminosa.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'unicità del disegno criminoso non può essere desunta in modo automatico dalla sola pluralità dei reati o dalla generica riconducibilità a un vantaggio pratico; occorre univoca prova di una preventiva programmazione comune.
  • La diversità dei fatti sotto il profilo temporale, spaziale e modale è indice rilevante contro la configurabilità della continuazione, soprattutto quando le condotte risultino autonome e non armonizzabili in un'unica ideazione originaria.
  • La mera allegazione di un difetto di motivazione non è sufficiente se il provvedimento impugnato contiene argomentazioni puntuali, logiche e coerenti sul punto decisivo.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze fattuali, quando le censure si risolvano in una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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