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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31456/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la prescrizione di due pene (sentenze: Corte d'appello Brescia 11/07/1991 e Tribunale di Roma 01/02/1996) ritenendo che su tali condanne gravasse una recidiva aggravata. Caselli sosteneva che nella sentenza del Tribunale di Roma la recidiva era stata soltanto contestata e valutata 'subvalente' (quindi non concretamente applicata) e, in base a orientamenti giurisprudenziali richiamati (sent. n. 36704/2011 e n. 53133/2016), tale recidiva non sarebbe rilevante ai fini dell'ostatività della prescrizione. Inoltre denunciava carenza e illogicità della motivazione, e affermava che la recidiva ritenuta nella sentenza del Tribunale di Roma non poteva essere utilizzata per impedire la prescrizione della pena relativa alla sentenza della Corte d'appello di Brescia, nella quale la recidiva non era neppure contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha richiamato e ribadito il consolidato principio interpretativo dell'art. 172 c.p.: l'estinzione della pena per prescrizione è esclusa quando il condannato sia stato dichiarato recidivo ai sensi dell'art. 99, purché la recidiva sia stata contestata e ritenuta in sentenza, anche se poi valutata subvalente e non concretamente 'applicata' in termini di aumento di pena. La Corte ha inoltre affermato che il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione valutazioni compiute in sede di cognizione, coperte dal giudicato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 172 cod.pen.

    «L'estinzione non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99»

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'estinzione della pena per prescrizione non opera quando la recidiva è stata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che la recidiva sia stata considerata subvalente nel confronto con attenuanti; non è necessaria l'effettiva applicazione dell'aumento di pena.

  • art. 99 cod.pen.

    Riferimento normativo per la nozione di recidiva e relative ipotesi aggravanti: la ricorrenza delle fattispecie previste nei capoversi di tale articolo impedisce l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172.

  • art. 656, comma 9, cod.proc.pen.

    Citato dal ricorrente come parametro alternativo: la Corte osserva che quella norma (recava la nozione di recidiva 'applicata') è diversa nell'operatività rispetto all'art. 172 c.p., perciò i principi sviluppati in quel contesto non sono sovrapponibili a quelli dell'art. 172.

  • art. 157 cod.pen.

    Riferimento richiamato dal ricorrente in relazione al calcolo della prescrizione in base alla pena effettivamente applicata; la Corte chiarisce che tale norma impone di considerare, ai fini del calcolo, solo le aggravanti che abbiano effettivamente inciso sulla pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

    Norma invocata dal ricorrente per i motivi di impugnazione (erronea applicazione della legge penale; mancanza e manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i censure alla luce dei principi consolidati interpretativi dell'art. 172 c.p.

Massime di principio

  • Se in una sentenza di cognizione la recidiva aggravata è stata contestata e ritenuta, essa ostacola la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p., anche se nel confronto con le attenuanti è stata giudicata subvalente e non ha comportato un concreto aumento della pena.
  • Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione valutazioni già operate dal giudice della cognizione e acquisite come giudicato (es.: l'accertamento della recidiva); pertanto non è ammessa una rivalutazione della sussistenza della recidiva in sede esecutiva.
  • Non vanno confusi istituti e testi normativi diversi: principi formulati in relazione a norme che richiedono la 'applicazione' della recidiva (o che incidono sul calcolo della pena) non sono automaticamente trasferibili all'interpretazione dell'art. 172 c.p., che richiede invece solo che la recidiva sia stata ritenuta in sentenza.
  • Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione basati sulla pena (art. 157 c.p.) occorre tener conto solo delle aggravanti che abbiano effettivamente inciso sulla pena applicata; tuttavia ciò non muta la rilevanza dell'accertamento della recidiva ai fini dell'art. 172 c.p.
  • Chi impugna in esecuzione l'orientamento consolidato della giurisprudenza circa l'ostatività della recidiva rispetto alla prescrizione trova alta probabilità di inammissibilità se la tesi contrasta principi consolidati di legittimità; le impugnazioni devono confrontarsi con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.

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