Cassazione Civile, Ordinanza n. 10196/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, in sede amministrativa, degli atti con cui un Comune ha istituito una nuova sede farmaceutica e la Regione ne ha previsto l'assegnazione. La titolare di una farmacia già operante nel territorio ha chiesto l'annullamento della delibera comunale di istituzione della sede n. 7, del parere reso dal servizio farmaceutico territoriale e della delibera regionale nella parte relativa all'assegnazione della nuova sede. In appello davanti al Consiglio di Stato sono state respinte due censure: la prima sulla mancata previa acquisizione di un formale parere dell'Ordine dei farmacisti, ritenendosi sufficiente che l'Ordine fosse stato "sentito"; la seconda sulla localizzazione della sede, ritenendosi che la scelta rientrasse nell'ampia discrezionalità amministrativa e che potesse essere valorizzato anche il criterio demografico. Con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. la ricorrente ha dedotto due motivi, entrambi qualificati come eccesso di potere giurisdizionale: ha sostenuto, da un lato, che il Consiglio di Stato avrebbe negato la necessità del parere dell'Ordine dei farmacisti riscrivendo la norma; dall'altro, che avrebbe erroneamente ridotto la disciplina dell'allocazione delle farmacie al solo criterio demografico, trascurando l'esigenza di accessibilità del servizio nelle aree scarsamente abitate, così sconfinando nella sfera riservata al legislatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come eccesso di potere giurisdizionale, mirassero in realtà a censurare errores in iudicando del Consiglio di Stato, e quindi scelte interpretative delle norme applicate. Secondo la Corte, il controllo del limite esterno della giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost. non comprende il sindacato sulle interpretazioni di norme processuali o sostanziali compiute dal giudice amministrativo, neppure quando siano ritenute anomale, abnormi o gravemente errate. Ha quindi confermato che tali doglianze restano interne alla giurisdizione amministrativa e non possono essere fatte valere con ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore del solo Comune controricorrente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non permette di contestare le mere opzioni interpretative del giudice amministrativo
richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 11, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1
il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'Ordine dei farmacisti fosse soltanto "sentito"
la Corte, nel riportare il ragionamento del giudice amministrativo, dà atto che la norma è stata interpretata nel senso di non richiedere un formale parere, ma la sola audizione dell'Ordine
legge di conversione del d.l. n. 1/2012, richiamata per la disciplina sulla localizzazione delle sedi farmaceutiche
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
introduce l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del Consiglio di Stato è esperibile solo per denunciare un vero difetto di giurisdizione, ossia uno sconfinamento nei poteri del legislatore o dell'amministrazione, oppure un difetto relativo di giurisdizione; non è invece ammesso per contestare errori di interpretazione o applicazione della legge.
- Le scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, anche se ritenute gravemente erronee, anomale o abnormi, integrano al più un error in iudicando o in procedendo, ma restano interne alla giurisdizione e non configurano eccesso di potere giurisdizionale.
- Quando la doglianza investe la lettura di una norma sostanziale o processuale che ha inciso sul merito della controversia, il rimedio non è il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ma gli ordinari strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento nel rispettivo ambito giurisdizionale.
- Nel procedimento di localizzazione delle sedi farmaceutiche, la verifica della correttezza della motivazione amministrativa e dell'interpretazione della disciplina di settore appartiene al sindacato di legittimità del giudice amministrativo e non può essere traslata, tramite l'art. 111 Cost., in un controllo sulla giurisdizione da parte della Corte di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10095/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10096/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10097/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10099/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10101/2023 del 17/04/2023
- ordinanza_civile · 17 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10103/2023 del 17/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →