Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30585/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'irregolarità della notificazione del decreto di citazione a comparire per il giudizio di appello: il decreto era stato notificato tramite PEC al difensore il 15/11/2021 per l'udienza del 23/11/2021, ossia otto giorni prima dell'udienza, in violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p. nella formulazione allora vigente, che prevedeva un termine a comparire non inferiore a venti giorni. La difesa aveva tempestivamente eccepito la tardività con memoria trasmessa via PEC prima dell'udienza.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la notifica del decreto di citazione in appello era avvenuta otto giorni prima dell'udienza, violando l'art. 601, comma 3, c.p.p.; ha richiamato il principio secondo cui tale inosservanza integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, dedotta tempestivamente ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    fissava un termine a comparire non inferiore a venti giorni

    La mancata osservanza del termine a comparire di 20 giorni nel giudizio d'appello integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato; la nullità è rilevabile o deducibile entro i termini dell'art. 180 c.p.p.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione al difensore a mezzo PEC; tuttavia la validità della notificazione dipende anche dal rispetto dei termini processuali (quale il termine a comparire previsto dall'art. 601 c.p.p.)

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine entro cui devono essere dedotte le nullità relative all'intervento dell'imputato (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado); la nullità per tardiva citazione deve quindi essere sollevata tempestivamente

  • art. 121, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nullità processuale; la sua funzione è di richiamare principi generali sul rito, seppure la decisione si è concentrata sul vizio specifico della notifica

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme processuali invocate a sostegno dell'eccezione di nullità (riguarda, in generale, le nullità processuali)

  • art. 185, cod. proc. pen.

    Citata fra le norme processuali pertinenti; in combinato con le altre norme costituisce il quadro sulle nullità e sulle forme di notificazione

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata nella prospettazione del ricorso (norma sulla ripetizione del giudizio o sull'impugnabilità), ma la decisione si è basata specificamente sulla nullità per violazione del termine di citazione

  • art. 474 cod. pen.

    Norma penale relativa a uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e confermato in appello; la sentenza impugnata riguarda condanne per questo reato

  • art. 648 cod. pen.

    Altra norma sostanziale per la quale l'imputato era stato condannato; citata come fatto processuale oggetto della sentenza annullata

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, sent. n. 6613 del 27/10/2022, Rv. 283988-01)

    Precedente richiamato che afferma che il mancato rispetto del termine a comparire di 20 giorni in appello integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato

Massime di principio

  • Se la citazione a comparire in appello viene notificata in violazione del termine previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. (all'epoca non inferiore a 20 giorni), si configura una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato.
  • Tale nullità deve essere dedotta o rilevata entro i termini dell'art. 180 c.p.p. (ossia prima della deliberazione della sentenza di secondo grado); se tempestivamente sollevata, il vizio può condurre all'annullamento della sentenza di appello.
  • La notificazione tramite PEC al difensore (ai sensi dell'art. 161, comma 4) è valida solo se, oltre alla forma, è rispettato anche il termine sostanziale per la comparizione; la forma non supplisce all'irregolarità temporale.
  • Quando la Corte di legittimità accerta la nullità per tardiva citazione in appello e la nullità è stata tempestivamente eccepita, l'annullamento può essere disposto anche senza rinvio al medesimo ufficio che ha commesso il vizio, rimettendo gli atti ad altra Corte di appello per il prosieguo.
  • Per evitare la perdita di questa eccezione, la difesa deve sollevare tempestivamente l'irregolarità (idealmente appena rilevata e comunque prima della deliberazione); se non sollevata nei termini, l'eccezione si perde.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare se la normativa sul termine a comparire sia cambiata successivamente (norme transitorie o modifiche legislative possono incidere sull'analisi) e documentare con precisione la data e la modalità di notificazione (PEC, destinatario, ora, ecc.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.