Sentenza del 06/07/2016 n. 13763 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’ICI 2006 richiesta dal Comune per fabbricati della cooperativa, tra cui un immobile censito in categoria D/1, utilizzati per attività di elaborazione e manipolazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. La società ha dedotto, con due motivi esaminati congiuntamente, che i fabbricati erano esenti: in via principale, per gli effetti retroattivi delle domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. n. 70/2011; in subordine, perché strumentali all’attività agricola indipendentemente dalla categoria catastale. La CTR dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello della società, ritenendo che solo le categorie A/6 o D/10 consentissero di riconoscere la ruralità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, cassato la sentenza della CTR e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione. Ha confermato il principio che, per i fabbricati iscritti in catasto, la ruralità e l’esclusione dall’ICI dipendono dalla classificazione catastale o dalla sua variazione: il giudice tributario non può riconoscere incidentalmente la ruralità in contrasto con il classamento vigente. Tuttavia, la normativa sopravvenuta consente che le domande di variazione catastale producano effetti retroattivi, fino al quinto anno precedente la domanda. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se la domanda presentata il 30 settembre 2011 consenta di riconoscere la ruralità dei fabbricati dal 30 settembre 2006 e decidere nel merito; dovrà inoltre pronunciarsi sulle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha disposto direttamente l’esenzione, rimessa all’accertamento del giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, prevede che "Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".
L’uso strumentale del fabbricato nell’attività d’impresa, da solo, non esclude il presupposto dell’ICI. L’eventuale esclusione per ruralità va valutata secondo le disposizioni specifiche richiamate dalla decisione.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , prevede che "Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 , e successive modificazioni".
Non sono considerate fabbricati ai fini ICI le unità immobiliari che possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge. Per gli immobili già iscritti in catasto, il riconoscimento della ruralità deve però risultare dalla classificazione o dalla variazione catastale pertinente.
D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009
La norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 [...] ha la funzione di determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l'immobile è classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) perchè in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente dall'imposizione Ici.
La ruralità rilevante ai fini dell’esclusione dall’ICI si collega al classamento catastale: se l’immobile risulta classificato come rurale nella categoria pertinente, l’esclusione opera automaticamente; se il classamento è diverso, il proprietario deve ottenere la variazione.
D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133/1994
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133 , e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate:...: 1) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative...".
Possono essere rurali anche fabbricati strumentali appartenenti a cooperative agricole e destinati alla manipolazione o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, purché ricorrano i requisiti di legge. Per gli immobili già censiti, tali requisiti non consentono però di ignorare il classamento catastale vigente.
D.L. n. 70/2011, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito dalla L. n. 106/2011
Il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 che, all'art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avevano la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 [...] "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
La procedura consentiva di chiedere il riconoscimento catastale della ruralità, attestando che i requisiti erano sussistiti continuativamente dal quinto anno anteriore alla domanda. La domanda può quindi rilevare per l’ICI del periodo precedente, nei limiti temporali e alle condizioni previste dalla disciplina.
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214/2011
Il successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011 , producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo".
Le domande di variazione presentate secondo la procedura del 2011 producono gli effetti previsti per il riconoscimento della ruralità, con la precisazione normativa relativa al classamento originario degli immobili abitativi.
D.L. n. 216/2011, art. 29, comma 8, convertito dalla L. n. 14/2012
Di poi il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha previsto che "Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo".
La disposizione ha salvaguardato gli effetti delle domande di variazione presentate anche oltre la scadenza originaria, purché entro il 30 giugno 2012, ferme le specifiche regole sul classamento degli immobili abitativi.
D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124/2013
Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124 , all'art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che "ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9 [...] e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
La domanda di variazione e l’annotazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità dal quinto anno precedente la domanda. Nel caso concreto ciò imponeva di verificare se la domanda del 30 settembre 2011 coprisse il periodo dal 30 settembre 2006.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 2, comma 1, lett. a), come richiamato nel testo
L'accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell'ICI da parte del contribuente poichè compete all'organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente all'esito di azione giudiziale promossa dall'interessato.
Per un immobile iscritto in catasto, il giudice tributario non può sostituirsi all’autorità catastale riconoscendo incidentalmente una ruralità difforme dal classamento; il contribuente deve ottenere la modifica catastale, ferma la rilevanza delle procedure retroattive previste dalla legge.
Massime di principio
- Per un fabbricato già iscritto in catasto con categoria non rurale, la sola prova che sia concretamente strumentale all’attività agricola non basta, di regola, a ottenere l’esclusione dall’ICI: occorre contestare il classamento e ottenere la variazione catastale pertinente.
- I fabbricati strumentali di cooperative agricole possono possedere i requisiti sostanziali di ruralità anche quando servono alla manipolazione o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci; l’identità tra proprietario del fabbricato e titolare del fondo non è indispensabile.
- Le procedure speciali di variazione catastale previste per il riconoscimento della ruralità possono attribuire effetti retroattivi, ma occorre verificare che la domanda sia stata presentata nei termini e che i requisiti di ruralità sussistessero continuativamente nel periodo dichiarato.
- Quando la decisione dipende dall’efficacia retroattiva di una domanda catastale, il giudice deve compiere l’accertamento concreto sul fabbricato e sul periodo d’imposta: la Cassazione può cassare la decisione e rinviare senza dichiarare direttamente l’esenzione.
- Per i fabbricati non iscritti in catasto, diversamente da quelli già classati, il giudice tributario può accertare direttamente la ruralità; l’onere di provare i requisiti grava sul contribuente che invoca l’esclusione o il rimborso.
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