Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14705/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva ceduto a un avvocato un credito da spese di lite già consacrato da sentenza passata in giudicato e notificato al debitore ceduto il relativo contratto di cessione. In seguito, con scrittura privata non notificata al debitore, cedente e cessionario avevano sciolto consensualmente la cessione, con effetto di retrocessione del credito al cedente. Il cedente aveva quindi notificato precetto al debitore; quest'ultimo aveva proposto opposizione eccependo il difetto di titolarità del credito in capo all'intimante. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo irrilevante la retrocessione non portata a conoscenza del debitore in data anteriore al precetto. Il ricorso per cassazione censurava tale impostazione con cinque motivi: i primi due denunciavano violazione delle norme sulla cessione del credito e sulla risoluzione del contratto, sostenendo che la retrocessione avrebbe dovuto essere considerata anche se non richiamata nel precetto e anche se documentata nel giudizio di opposizione, oltre a negare che il debitore ceduto fosse terzo rispetto alla vicenda; gli altri motivi erano relativi a omesso esame di fatti decisivi, mala fede del debitore e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha affermato che l'opposizione a precetto è un giudizio di cognizione e che, pertanto, il giudice deve considerare tutte le vicende del credito fino alla data della decisione, incluse quelle successive alla notificazione del precetto. Ha inoltre rilevato che il creditore opposto, anche se non aveva indicato nel precetto la fonte specifica del credito, poteva integrarne la specificazione nel corso del giudizio di opposizione, allegando e documentando la retrocessione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    richiamato in relazione alla cessione del credito e ai limiti della contestazione sulla titolarità del credito

  • art. 1261 c.c.

    il divieto di cessione di crediti litigiosi ai soggetti indicati dalla norma non si applica quando la controversia sul credito sia già stata definita con sentenza passata in giudicato

  • art. 1264 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di opponibilità della cessione e della retrocessione al debitore ceduto

  • art. 1265 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di efficacia della cessione verso il debitore ceduto

  • art. 1371 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno degli effetti della retrocessione del credito

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del vincolo e dello scioglimento del contratto di cessione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla titolarità e sulla data certa della retrocessione

  • art. 2704 c.c.

    richiamato in tema di data certa della scrittura privata di retrocessione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni nel giudizio di opposizione

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione/opposizione a precetto è qualificata come vero e proprio giudizio di cognizione

  • art. 2932 c.c.

Massime di principio

  • L'opposizione a precetto ha natura di giudizio di cognizione: il giudice non si limita alla situazione esistente al momento della notificazione del precetto, ma deve accertare l'attuale esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata fino alla data della decisione.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il creditore opposto può dedurre e documentare anche in corso di causa fatti e vicende sopravvenute del rapporto che incidano sulla titolarità o sull'ammontare del credito, e il giudice deve valutarli.
  • La verifica dell'efficacia di una cessione o retrocessione del credito verso il debitore non può essere condotta in modo rigidamente chiuso alla sola data del precetto, quando la vicenda successiva sia ritualmente introdotta nel giudizio di opposizione.
  • Il divieto di cessione dei crediti litigiosi a favore di determinati soggetti non opera se, al momento della cessione, la controversia sul credito è già stata definita con sentenza passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCessione del creditoGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.