Cassazione Civile, Ordinanza n. 14705/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva ceduto a un avvocato un credito da spese di lite già consacrato da sentenza passata in giudicato e notificato al debitore ceduto il relativo contratto di cessione. In seguito, con scrittura privata non notificata al debitore, cedente e cessionario avevano sciolto consensualmente la cessione, con effetto di retrocessione del credito al cedente. Il cedente aveva quindi notificato precetto al debitore; quest'ultimo aveva proposto opposizione eccependo il difetto di titolarità del credito in capo all'intimante. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo irrilevante la retrocessione non portata a conoscenza del debitore in data anteriore al precetto. Il ricorso per cassazione censurava tale impostazione con cinque motivi: i primi due denunciavano violazione delle norme sulla cessione del credito e sulla risoluzione del contratto, sostenendo che la retrocessione avrebbe dovuto essere considerata anche se non richiamata nel precetto e anche se documentata nel giudizio di opposizione, oltre a negare che il debitore ceduto fosse terzo rispetto alla vicenda; gli altri motivi erano relativi a omesso esame di fatti decisivi, mala fede del debitore e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha affermato che l'opposizione a precetto è un giudizio di cognizione e che, pertanto, il giudice deve considerare tutte le vicende del credito fino alla data della decisione, incluse quelle successive alla notificazione del precetto. Ha inoltre rilevato che il creditore opposto, anche se non aveva indicato nel precetto la fonte specifica del credito, poteva integrarne la specificazione nel corso del giudizio di opposizione, allegando e documentando la retrocessione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla cessione del credito e ai limiti della contestazione sulla titolarità del credito
il divieto di cessione di crediti litigiosi ai soggetti indicati dalla norma non si applica quando la controversia sul credito sia già stata definita con sentenza passata in giudicato
richiamato dal ricorrente in tema di opponibilità della cessione e della retrocessione al debitore ceduto
richiamato dal ricorrente in tema di efficacia della cessione verso il debitore ceduto
richiamato dal ricorrente a sostegno degli effetti della retrocessione del credito
richiamato dal ricorrente a sostegno del vincolo e dello scioglimento del contratto di cessione
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla titolarità e sulla data certa della retrocessione
richiamato in tema di data certa della scrittura privata di retrocessione
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni nel giudizio di opposizione
l'opposizione all'esecuzione/opposizione a precetto è qualificata come vero e proprio giudizio di cognizione
Massime di principio
- L'opposizione a precetto ha natura di giudizio di cognizione: il giudice non si limita alla situazione esistente al momento della notificazione del precetto, ma deve accertare l'attuale esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata fino alla data della decisione.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il creditore opposto può dedurre e documentare anche in corso di causa fatti e vicende sopravvenute del rapporto che incidano sulla titolarità o sull'ammontare del credito, e il giudice deve valutarli.
- La verifica dell'efficacia di una cessione o retrocessione del credito verso il debitore non può essere condotta in modo rigidamente chiuso alla sola data del precetto, quando la vicenda successiva sia ritualmente introdotta nel giudizio di opposizione.
- Il divieto di cessione dei crediti litigiosi a favore di determinati soggetti non opera se, al momento della cessione, la controversia sul credito è già stata definita con sentenza passata in giudicato.
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