Cassazione Civile, Ordinanza n. 31877/2025 del 06/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato interno dell'INPS per il pagamento delle somme che l'Istituto aveva trattenuto dai compensi professionali corrisposti tra il 1° luglio 2010 e il 31 dicembre 2012, trattenuta effettuata per recuperare l'IRAP ritenuta dovuta dall'ente. Il professionista sosteneva che l'IRAP gravasse esclusivamente sul datore di lavoro pubblico e non potesse essere riversata sugli avvocati dipendenti, nemmeno indirettamente mediante riduzione delle somme loro spettanti. L'INPS aveva invece sostenuto che, in difetto di previo accantonamento delle somme destinate all'IRAP, fosse legittimo il recupero ex post delle somme erroneamente corrisposte. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 208, l. n. 266/2005, per avere la Corte d'appello posto l'onere IRAP a carico dei dipendenti; 2) violazione delle norme su retribuzione e contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici, sostenendo che nessuna di esse prevedesse il trasferimento dell'IRAP sui dipendenti e che l'IRAP non fosse un onere riflesso; 3) violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di merito fondato la decisione sull'assunto, non provato, di un superamento del limite massimo di spesa e di uno squilibrio di bilancio dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo non conforme alla propria più recente giurisprudenza la sentenza d'appello che aveva legittimato la trattenuta sulla sola base del mancato accantonamento delle somme destinate all'IRAP. La Corte ha ribadito che i compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS hanno natura retributiva, spettano al netto dell'IRAP, e che l'imposta resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può addossarla ai dipendenti né direttamente né indirettamente. Ha inoltre precisato che l'ente può impiegare le risorse del fondo destinato ai compensi solo nei limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili o da atti organizzativi interni allegati e provati; in mancanza di tali limiti, la detrazione non è giustificata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'IRAP è imposta che grava sulla pubblica amministrazione datrice di lavoro e non può essere traslata sui dipendenti avvocati
art. 1, comma 208, l. n. 266/2005
il fondo per gli incentivi e i compensi dell'avvocatura interna non consente, di regola, di porre l'IRAP a carico del dipendente; la norma è richiamata come base del diritto ai compensi
art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla retribuzione e contrattazione del personale
art. 9 d.l. n. 90/2014 conv. nella l. n. 114/2014
richiamato quale fonte del diritto ai compensi dell'avvocatura interna e dei relativi limiti
art. 3 CCNL per il comparto Enti pubblici non economici del 12.2.1999
richiamato come fonte contrattuale della disciplina retributiva
art. 6, comma 1, CCNI dell'8.1.2003
indicato come fonte del diritto ai compensi professionali dell'avvocatura interna
richiamato nel secondo motivo a sostegno della prevalenza della disciplina legale/contrattuale applicabile
richiamato nel secondo motivo in relazione all'efficacia vincolante del contratto collettivo
la Corte ribadisce che incombe al debitore, qui l'ente, la prova del fatto estintivo del credito, cioè dell'adempimento o dell'impossibilità non imputabile
richiamato nel terzo motivo per contestare l'utilizzo di un presupposto di fatto non provato e non coperto da giudicato
richiamato per censurare la decisione fondata su circostanze non provate o non acquisite correttamente al processo
richiamato per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
utilizzato per rinviare per relationem ai principi già affermati da precedenti della Corte
art. 30 d.P.R. n. 411 del 1976
indicata tra le fonti del diritto ai compensi professionali dell'avvocatura interna
Massime di principio
- I compensi spettanti all'avvocatura interna di un ente pubblico, quando previsti da legge, contratto collettivo o regolamento interno, hanno natura retributiva e devono essere corrisposti al netto dell'IRAP, che resta comunque a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro.
- La pubblica amministrazione non può trasferire l'IRAP sui propri dipendenti né con una ritenuta diretta né con una decurtazione indiretta delle somme loro destinate a titolo di compenso professionale.
- L'ente che eccepisca limiti alla spesa o alla costituzione del fondo deve allegare e provare l'esistenza di vincoli legali o organizzativi idonei a impedire ex ante il sorgere del credito oltre una certa soglia.
- L'azione del dipendente per il pagamento dei compensi dovuti costituisce azione di adempimento: il creditore deve provare il titolo e la scadenza del credito, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare il pagamento o altro fatto estintivo.
- La violazione delle regole di contabilità pubblica o di formazione dei fondi non incide di per sé sul diritto del dipendente al compenso, potendo semmai rilevare sul piano della responsabilità interna dei funzionari o dirigenti che abbiano determinato l'irregolarità.
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