Cassazione Civile, Ordinanza n. 09193/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito contro i garanti del debitore principale, tassando: a) la fideiussione enunciata nel ricorso monitorio con aliquota dello 0,50%; b) gli interessi moratori con aliquota del 3%; c) il capitale con imposta fissa. La banca ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dato ragione all'Ufficio, articolando cinque motivi: 1) nullità dell'avviso per difetto di motivazione, perché non indicava dies a quo, dies ad quem e tasso applicato; 2) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che l'atto giudiziario doveva essere interpretato solo sul suo testo e che l'Ufficio avrebbe indebitamente applicato un tasso diverso da quello richiesto nel ricorso monitorio; 3) violazione dell'art. 1224 c.c., per avere l'Ufficio calcolato gli interessi al saggio di cui al d.lgs. 231/2002 anziché al tasso legale codicistico; 4) violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. 131/1986 e della tariffa, deducendo che la fideiussione enunciata non dovesse essere tassata in misura proporzionale per effetto dell'IVA e dell'alternatività dell'imposta; 5) violazione dell'art. 43 d.P.R. 131/1986, contestando la base imponibile individuata nell'avviso, ritenuta pari a 269.651,00 euro anziché 215.000,00 euro.
La decisione
La Corte ha accolto solo il terzo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, in mancanza di una specifica pronuncia del titolo monitorio sulla spettanza degli interessi ai sensi della disciplina speciale dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, gli interessi "legali" devono essere ricondotti al saggio ordinario codicistico. Sono stati invece respinti gli altri quattro motivi: l'avviso è stato considerato sufficientemente motivato per relationem; non vi è stata violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986; la fideiussione enunciata è stata correttamente tassata in misura proporzionale; la contestazione sulla base imponibile è stata reputata inammissibilmente diretta a sovvertire un accertamento di fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per verificare quale tipo di interesse legale fosse stato liquidato nel titolo monitorio e rideterminare l'imposta dovuta, oltre che per le spese.
Norme richiamate
l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione può ritenersi assolto per relationem mediante rinvio ad atti giudiziari noti e individuabili dal destinatario.
richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma la Corte non ne ha fatto una regola decisiva autonoma rispetto alla motivazione dell'atto e alla corretta liquidazione dell'imposta.
l'imposta va determinata in base al contenuto intrinseco dell'atto giudiziario, desumibile anche dalla domanda giudiziale espressamente richiamata, senza riqualificazioni basate su elementi esogeni.
in difetto di specifica pronuncia nel titolo, gli interessi di mora vanno ricondotti al saggio ordinario codicistico, non a quello speciale di cui alla disciplina sui ritardi di pagamento commerciali.
richiamato dalla sentenza d'appello per affermare che, scaduto il termine, la mora opera senza necessità di costituzione in mora; la Cassazione non ne fa il fulcro della decisione.
costituisce il saggio ordinario degli interessi legali cui si deve fare riferimento, in mancanza di una specifica statuizione diversa nel titolo.
gli interessi maggiorati per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali richiedono un accertamento specifico e una pronuncia ad hoc nel titolo.
la disciplina speciale sugli interessi da ritardo di pagamento non può essere applicata in via automatica se il titolo giudiziale non la riconosce espressamente.
la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo può essere tassata autonomamente in misura proporzionale; il principio di alternatività IVA non impedisce la tassazione dell'atto enunciato quando ricorrono i presupposti propri dell'imposta di registro.
art. 8, comma 1, lett. b), Nota II, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 131/1986
richiamato per la tassazione della fideiussione enunciata; la Corte conferma l'imposta proporzionale dello 0,50%.
invocato dalla ricorrente sul principio di alternatività IVA/registro, ma ritenuto non ostativo alla tassazione dell'enunciazione della fideiussione.
la censura sulla base imponibile non è stata accolta perché la quantificazione dell'importo ingiunto è un accertamento di fatto non sindacabile come violazione di legge in cassazione.
la natura accessoria della fideiussione ha rilevanza civilistica, non impedisce l'autonoma tassazione in materia di imposta di registro.
come per l'art. 1939 c.c., la funzione accessoria della garanzia non esclude il principio di autonomia dei singoli negozi ai fini fiscali.
Massime di principio
- L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa e rinvia ad atti giudiziari certi e facilmente individuabili dal contribuente, potendo la motivazione essere resa per relationem.
- In materia di imposta di registro, il contenuto intrinseco dell'atto giudiziario rileva ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, ma il giudice tributario non può integrare il titolo né attribuirgli contenuti non espressamente desumibili dal provvedimento monitorio o dalla domanda richiamata.
- Se un titolo giudiziale dispone il pagamento di "interessi legali" senza specificarne la fonte o la misura speciale, gli interessi successivi alla domanda devono essere ricondotti al saggio ordinario previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., salvo che il titolo contenga una pronuncia espressa sugli interessi speciali di cui alla disciplina sui ritardi di pagamento commerciali.
- Gli interessi maggiorati previsti dalla disciplina speciale del ritardo nei pagamenti commerciali non sono un effetto automatico della fattispecie, ma richiedono un accertamento espresso nel titolo giudiziale; in difetto, non possono essere assunti come base imponibile fiscale.
- Ai fini dell'imposta di registro, la fideiussione enunciata in un atto giudiziario è tassabile autonomamente secondo il principio dell'autonomia dei singoli negozi, senza che la natura accessoria della garanzia, propria del diritto civile, impedisca l'applicazione dell'imposta proporzionale.
- Il principio di alternatività IVA/registro non esclude la tassazione proporzionale dell'atto enunciato quando la pretesa riguarda un negozio autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di registro e non la sola registrazione del provvedimento monitorio.
- In cassazione, la contestazione della base imponibile non può tradursi in una diversa ricostruzione del fatto accertato dal giudice di merito, se il motivo è formulato come violazione di legge ma mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento fattuale compiuto in sentenza.
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