Cassazione Civile, Ordinanza n. 04057/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
Due clienti avevano acquistato, tra il 1997 e il 2000, obbligazioni dello Stato argentino per un importo complessivo di euro 247.368,19; a seguito della crisi dell'emittente, i titoli avevano perso gran parte del valore e nel 2010 erano stati rivenduti per euro 64.507,25. Gli investitori avevano convenuto la banca chiedendo, in via alternativa, la declaratoria di invalidità, la risoluzione del rapporto o il risarcimento per responsabilità precontrattuale, deducendo che l'intermediario non li aveva adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'investimento, in particolare sul rischio di default dell'emittente e sulla inadeguatezza dell'operazione. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo, tra l'altro, che nella vendita in contropartita diretta non vi fosse obbligo di consegna del prospetto informativo, che al momento degli acquisti il rating fosse ancora positivo e che non emergesse un conflitto di interessi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due motivi: violazione degli artt. 21 TUF e 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998 per omessa adeguata informazione sugli investimenti, e violazione degli artt. 21 TUF, 27 e 29 del medesimo regolamento per omessa informazione sull'inadeguatezza dell'operazione e sul conflitto di interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché il giudice di merito aveva erroneamente escluso l'operatività degli obblighi informativi dell'intermediario in ragione della non prevedibilità del default dell'emittente e del livello di rischiosità del titolo. La Cassazione ha ribadito che l'intermediario deve comunicare tutte le informazioni conoscibili con la diligenza professionale, incluse quelle sul rischio di insolvenza dell'emittente, se idonee a consentire una scelta realmente consapevole. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte d'appello aveva escluso in fatto la sussistenza di un conflitto di interessi sulla base delle risultanze probatorie, accertamento non sindacabile in sede di legittimità sotto veste di violazione di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 TUF (d.lgs. n. 58/1998)
impone all'intermediario obblighi di diligenza, correttezza e informazione verso il cliente, comprensivi della comunicazione delle informazioni rilevanti per una scelta di investimento consapevole
art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998
richiede che l'intermediario informi adeguatamente il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione e non proceda se manca l'adempimento informativo
art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998
richiamato in relazione all'obbligo di informare sull'adeguatezza/inadeguatezza dell'operazione e sui profili di conflitto di interessi
art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998
richiamato in relazione ai doveri informativi e ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento
richiamato in via generale per affermare che la valutazione del conflitto di interessi richiede un accertamento concreto di fatto
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, l'intermediario deve informare il cliente di tutte le circostanze conoscibili con la diligenza professionale che incidano sulla consapevolezza della scelta d'investimento, compreso il rischio di default dell'emittente quando rilevante per la decisione.
- L'obbligo informativo non viene meno perché il titolo, al momento dell'operazione, non appaia ancora particolarmente rischioso o perché il default non fosse prevedibile in modo certo: ciò che conta è la comunicazione delle informazioni effettivamente conoscibili e rilevanti per il profilo del cliente.
- La violazione degli obblighi informativi in materia di investimento può fondare la responsabilità dell'intermediario e, secondo la giurisprudenza richiamata, consente di presumere il nesso causale tra inadempimento e danno dell'investitore, salvo prova contraria.
- L'assenza o la presenza di un conflitto di interessi dell'intermediario è accertamento di fatto, da compiersi in concreto sulla base delle risultanze istruttorie; tale accertamento non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto.
- La dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore non esonera l'intermediario dai propri doveri informativi specifici e personalizzati, che devono riguardare il singolo titolo e il relativo emittente.
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