Cassazione Penale, Ordinanza n. 35519/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato, deducendo un unico motivo formalmente inquadrato come violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancanza di motivazione in più punti della decisione. Nel ricorso si è anche lamentato che il giudice di merito, nella verifica della causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., si sarebbe limitato a escludere la prova dell'innocenza o dell'estinzione del reato senza argomentare compiutamente la scelta di non pronunciare proscioglimento. La parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale aveva sintetizzato e rigettato nel merito tutte le deduzioni difensive, affrontando in particolare la responsabilità, l'elemento soggettivo, la configurabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento e il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo di ricorso per cassazione deve censurare specificamente la motivazione della sentenza impugnata; la mera deduzione di carenze motivazionali sganciate dalla decisione non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
È richiamato per la corretta enunciazione del motivo di ricorso, che deve essere formulato in modo intelligibile e coerente con le censure effettivamente mosse alla sentenza.
La doglianza del ricorrente mirava a sostenere che il giudice dovesse valutare l'eventuale evidenza di cause di non punibilità o di proscioglimento immediato, ma la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nella specie.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a prospettare censure astratte o circostanze non emergenti dalla decisione.
- La funzione del ricorso per cassazione non è quella di riproporre genericamente le difese già esaminate e rigettate in appello, ma di evidenziare puntualmente l'errore logico o giuridico della motivazione effettivamente resa.
- Quando il giudice di merito ha esaminato e respinto nel merito le deduzioni difensive su responsabilità, elemento soggettivo, circostanze aggravanti e trattamento sanzionatorio, il ricorso che ometta di misurarsi con tali passaggi argomentativi è destinato all'inammissibilità.
- La censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è ammissibile se non si confronta con il percorso motivazionale concreto e se si fonda su affermazioni fattuali non desumibili dalla sentenza impugnata.
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