Sentenza n. 1994/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: capo della sentenza del TAR Lazio che aveva compensato integralmente le spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La dipendente aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma dovuta. A fronte della mancata esecuzione del giudicato civile, aveva proposto ricorso per ottemperanza, accolto dal TAR, che aveva ordinato al Ministero di eseguire il giudicato, nominato un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza e applicato una penalità di mora, compensando tuttavia integralmente le spese di lite in ragione del carattere seriale del contenzioso. L’appello era limitato alla statuizione sulle spese. L’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione non fosse giustificata da una delle ipotesi tassative di deroga al criterio della soccombenza e che il carattere seriale del contenzioso dipendesse da disfunzioni organizzative interne del Ministero, non imputabili alla ricorrente, costretta a promuovere il giudizio di ottemperanza dopo la protratta inerzia dell’amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente al capo sulle spese e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto illogico porre a carico della ricorrente vittoriosa le conseguenze della situazione organizzativa interna del Ministero e della sua consolidata inottemperanza ai giudicati civili, che aveva reso necessario un ulteriore giudizio. Ha inoltre rilevato che il carattere seriale del contenzioso non rientra tra i casi tassativi di deroga al criterio della soccombenza previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. e non può giustificare, neppure per ragioni di equità, la compensazione quando i fattori causativi della controversia siano imputabili esclusivamente alla parte soccombente. Il carattere seriale può assumere rilievo solo nella liquidazione dell’importo, quale elemento idoneo ad attenuare lo sforzo difensivo. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere le spese del primo grado, liquidate in euro 800, oltre accessori, e quelle del grado d’appello, liquidate in euro 300, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Il criterio generale della soccombenza impone alla parte soccombente di rifondere le spese alla parte vittoriosa.
Le deroghe al criterio della soccombenza sono tassative; il carattere seriale del contenzioso non costituisce, di per sé, una ragione idonea alla compensazione delle spese.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La sentenza di primo grado aveva applicato una penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; tale statuizione non è stata oggetto di censura in appello.
Le spese liquidate sono state distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un giudicato civile, la parte vittoriosa ha diritto, in applicazione del criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute quando l’amministrazione abbia reso necessario il giudizio mediante la propria inerzia.
- Il carattere seriale del contenzioso, quando dipenda da disfunzioni organizzative o dalla reiterata inottemperanza dell’amministrazione, non costituisce una ragione autonoma per compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
- Non è ragionevole né conforme al criterio della soccombenza far gravare sulla parte vittoriosa le conseguenze economiche di una situazione organizzativa imputabile esclusivamente all’amministrazione soccombente.
- La serialità della controversia può rilevare nella quantificazione delle spese, come elemento attenuativo dello sforzo difensivo concretamente sostenuto, ma non esclude in radice il diritto della parte vittoriosa alla rifusione.
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