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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1801 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a destinatario non rinvenuto presso la residenza anagrafica - Temporanea assenza - Configurabilità - Conseguenze - Rito degli irreperibili- Illegittimità - Notifica ex art. 140 c.p.c. - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella, eseguita secondo il rito previsto per gli irreperibili dall’art. 60, lett. e), del d.P.R. 600/1973. Il messo notificatore aveva annotato «indirizzo insufficiente - richiesta visura»; la visura aveva poi confermato che l’indirizzo coincideva con quello risultante dall’anagrafe tributaria. Si è quindi discusso se il destinatario fosse assolutamente irreperibile oppure soltanto temporaneamente assente dalla propria residenza.

La decisione

La notifica effettuata con il rito degli irreperibili è stata ritenuta illegittima: gli elementi descritti non dimostravano l’irreperibilità assoluta, ma indicavano una temporanea assenza presso l’indirizzo anagrafico. In tale situazione occorreva procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c., compresa la successiva spedizione della raccomandata informativa. Il testo fornito non specifica il giudice, il grado, l’atto giudiziario impugnato, l’esito formale del ricorso né le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 60, lett. e)

    L'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, ai sensi dell'art.60 del d.P.R. 600/73, si ha quando nel Comune di domicilio fiscale, non vi sia abitazione, ufficio od azienda del destinatario stesso, nonostante la certificazione dei pubblici registri, ovvero quando il Messo notificatore non riesca a notificare, perché il destinatario risulta trasferito in un luogo sconosciuto.

    Il rito previsto per l’irreperibilità assoluta presuppone che nel Comune del domicilio fiscale manchi un’abitazione, un ufficio o un’azienda del destinatario, oppure che il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto. La sola mancata consegna o un indirizzo inizialmente ritenuto insufficiente non bastano se la visura conferma l’indirizzo anagrafico.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    il destinatario, in consimile fattispecie, deve considerarsi temporaneamente assente all'indirizzo di residenza risultante dall'anagrafe tributaria e, pertanto, essere notiziato dell'avvenuta notifica, con successiva raccomandata informativa, come espressamente stabilito dall'art.140 c.p.c.

    Quando il destinatario risulta residente all’indirizzo indicato ma non viene trovato, la situazione è di temporanea assenza e la notifica deve seguire l’art. 140 c.p.c., incluso l’invio della raccomandata informativa.

Massime di principio

  • L’irreperibilità assoluta non può essere desunta dalla sola mancata consegna: occorrono circostanze che dimostrino l’assenza di un’abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale, oppure il trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto.
  • Se la visura conferma che l’indirizzo di notifica coincide con quello risultante dall’anagrafe tributaria, il destinatario non va considerato assolutamente irreperibile per il solo fatto di non essere stato trovato: si tratta, in base agli elementi descritti, di temporanea assenza.
  • In caso di temporanea assenza, non è sufficiente il rito degli irreperibili dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. 600/1973: occorre la procedura dell’art. 140 c.p.c. e la raccomandata informativa.

Testo integrale

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