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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17803/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per illegale detenzione e porto di un'arma clandestina e per la ricettazione della stessa. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi: l'assenza di dolo, sostenendo di aver casualmente rinvenuto l'arma per strada e di non averla consegnata alle autorità per il proprio stato di assuntore abituale di alcol e stupefacenti, che gli avrebbe fatto dimenticare il fatto; l'erronea mancata concessione delle attenuanti generiche; l'ingiustizia del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tutti e tre i motivi riproponevano questioni già dedotte in appello e specificamente disattese dalla Corte territoriale, senza offrire censure argomentate contro la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo sull'esistenza del dolo, valorizzando la matricola abrasa dell'arma e l'inverosimiglianza della versione difensiva del rinvenimento casuale e della mancata consegna; ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito sulle attenuanti generiche, sorretta dall'assenza di elementi positivamente valutabili; ha giudicato infondata la doglianza sulla pena, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio era stata adeguatamente giustificata e, comunque, la pena era stata irrogata al di sotto della media edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110

    Chiunque detiene un'arma comune da sparo deve sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi prescritti dall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, cosicché non può invocare la situazione di ignoranza della loro abrasione o cancellazione

    Chi detiene un'arma comune da sparo ha l'onere di verificare la presenza dei segni distintivi; la mancata percezione dell'abrisione o cancellazione non esclude la consapevolezza della provenienza illecita quando il segno sia facilmente riconoscibile.

  • art. 133 cod. pen.

    La determinazione della misura della pena richiede la considerazione, anche sintetica, di uno o più criteri legali di commisurazione; la motivazione è sindacabile solo per illogicità o arbitrarietà manifeste.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    L'irritualità dell'impugnazione può giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente censure già formulate in appello e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In tema di detenzione di arma clandestina e ricettazione, la consapevolezza della natura illecita del bene può essere desunta dalla presenza di segni distintivi alterati o abrasi, specie quando tale circostanza sia facilmente percepibile; non è credibile invocare l'ignoranza dell'alterazione se l'ordinaria diligenza avrebbe imposto la verifica.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da una motivazione non apparente e non manifestamente illogica, anche quando si fondi sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice abbia indicato, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la pena irrogata sia comunque al di sotto della media edittale, non essendo richiesta una motivazione analitica ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armiRicettazione
RamiProcesso penaleArmiDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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