Cassazione Penale, Sentenza n. 30663/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP a carico del Perrone, indagato per una serie di reati di falso (connesse contestazioni di abuso d'ufficio e abuso edilizio). Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: (1) vizio per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 324, comma 6 c.p.p.; (2) violazione dell'art. 479 c.p. in relazione all'art. 321 c.p.p.; (3) violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p., violazione del principio del giudice naturale (art. 6 CEDU) e violazione dell'art. 649, comma 2, c.p.p. Tuttavia il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo ottenuto il dissequestro parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto il ricorrente ha ritirato la impugnazione prima dell'udienza avendo ottenuto il dissequestro parziale. In conseguenza della rinuncia e dell'inammissibilità la Corte ha applicato la prassi consolidata secondo cui non si procedono a condanne accessorie: il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali né al pagamento di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 30 gennaio 2024.
Norme richiamate
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata come motivo di doglianza dal ricorrente in relazione alla valutazione dell'istanza di riesame; nel provvedimento la questione non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia.
art. 324, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al primo motivo; non è stata resa un'interpretazione sostanziale dalla Corte, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'art. 321 c.p.p.; la Corte non ha pronunciato sul merito della presunta violazione penale indicata dal ricorrente.
Richiamato nei motivi relativi alla competenza e alla valutazione degli atti; non è stato esaminato nel merito a causa della rinuncia al ricorso.
Invocato nel terzo motivo in connessione con la tutela del giudice naturale; la Corte non si è pronunciata sul merito della questione.
art. 6 Convenzione EDU (CEDU)
Richiamato dal ricorrente per dedurre violazione del principio del giudice naturale; non ha ricevuto valutazione sostanziale per inefficacia della impugnazione dopo la rinuncia.
art. 649, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ha affrontato la questione di merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito alla rinuncia dell'interessato prima dell'udienza, per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della giurisprudenza citata dalla Corte: la dichiarazione di inammissibilità dovuta alla sopravvenuta mancanza di interesse è distinta dalle cause previste da tale articolo; inoltre la giurisprudenza esclude condanne accessorie in questi casi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta prima dell'udienza, se motivata da sopravvenuto difetto di interesse (es. ottenimento del dissequestro parziale), determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
- Quando l'inammissibilità deriva da rinuncia per perdita di interesse, la Corte, in linea con la giurisprudenza consolidata, non applica condanne accessorie: non si condannano il ricorrente alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
- Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per perdita dell'interesse, le questioni di merito sollevate (violazioni di norme sostanziali o procedurali) rimangono non esaminate e quindi non producono precedenti sostanziali.
- È importante valutare tempestivamente, prima dell'udienza, se il perseguimento del ricorso abbia ancora interesse pratico: il conseguimento di provvedimenti favorevoli sopravvenuti può rendere preferibile la rinuncia per evitare spese o conseguenze aggiuntive.
- La richiesta del Pubblico Ministero di inammissibilità è rilevante e può essere accolta dalla Corte quando la rinuncia è effettiva e rituale; tuttavia la decisione si basa sulla perdita concreta dell'interesse del ricorrente, non sul merito delle censure.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30617/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30621/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30622/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30623/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30628/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30629/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →