Cassazione Penale, Ordinanza n. 18682/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure riproponessero questioni di merito già esaminate in appello, senza evidenziare reali vizi di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per l'edificazione e l'occupazione di un manufatto abusivo in uso esclusivo al ricorrente, in relazione al reato contestato dagli artt. 633 e 639-bis c.p. I motivi dedotti riguardavano: 1) la contestazione del giudizio di responsabilità; 2) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) l'eccessività della pena, con richiesta di rideterminazione nel minimo edittale, applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. ed esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici, oltre che generici e non specifici, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in cassazione.
Norme richiamate
Richiamati come base della contestazione per l'edificazione e l'occupazione di un manufatto abusivo; la decisione non entra nel merito della loro applicazione, limitandosi a rilevare che i motivi sul punto sono reiterativi e infondati in sede di legittimità.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta presentava abitualità, permanenza prolungata del manufatto abusivo, dolosa occupazione del suolo pubblico e indifferenza verso l'abusività.
Le attenuanti generiche sono state ritenute non concedibili in mancanza di emergenze positive idonee a giustificare una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già formulate in appello e già motivate come infondate, se il ricorrente non denuncia specifici vizi di legittimità.
- Il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una lettura alternativa delle risultanze fattuali già esaminate dal giudice di appello.
- La doglianza è inammissibile quando è generica, indeterminata o priva di specifica correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta risulti abituale, protratta nel tempo e caratterizzata da persistente disvalore della situazione abusiva.
- La rideterminazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi concreti; in loro assenza, la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è insindacabile se logicamente motivata.
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