Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17078/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva confermato la condanna per danneggiamento aggravato. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, più in generale, l'eccessività della pena, contestando anche il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici e riproduttivi di doglianze già sollevate in appello, già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, era manifestamente infondato e comunque privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p., perché meramente reiterativo di censure già dedotte in appello. Ha inoltre osservato che la valutazione ex art. 131-bis c.p. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, profili qui esclusi dalla congrua motivazione della Corte territoriale. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto generico e aspecifico, poiché reiterava doglianze già esaminate, mentre la Corte di appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando i gravi precedenti penali dell'imputato e aveva escluso l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.

    privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e non meramente riproduttive di doglianze già svolte in appello; la mancanza di specificità determina inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della particolare tenuità del fatto deve essere compiuta secondo i criteri di commisurazione indicati da questa norma.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa con motivazione congrua, come avvenuto nel caso esaminato.

  • art. 3 Cassa delle ammende?

    Non è citata una norma specifica; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può trasformarsi in una rivalutazione del merito, poiché la relativa decisione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente fondato anche sulla presenza di gravi precedenti penali, purché il giudice dia conto in modo congruo della propria valutazione.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede un vero confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata; motivi generici, apparenti o meramente reiterativi non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàDanneggiamentoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.