Sentenza n. 1044/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione I, n.1230 del 2 dicembre 2022, resa inter partes, concernente un provvedimento di demolizione opere edilizie abusive e una domanda di risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a sette strutture metalliche qualificate come gazebo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato la sentenza di primo grado deducendo, con due motivi, l'erroneità della qualificazione delle sette strutture metalliche come opere soggette a titolo edilizio, sostenendo che si trattasse di manufatti amovibili e stagionali destinati a soddisfare esigenze temporanee e quindi rientranti nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 380/2001. Hanno inoltre sostenuto l'erronea applicazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, assumendo che, poiché parte dei manufatti insisteva su area demaniale, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 35 del medesimo decreto. Nel giudizio di primo grado erano stati dedotti anche la violazione degli artt. 3, 6, 10, 31 e 35 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 27 della l.r. Lombardia n. 12/2005, la violazione dei principi del giusto procedimento, l'errata ponderazione degli interessi, il difetto di proporzionalità e la domanda risarcitoria. Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependone anche l'inammissibilità per genericità e reiterazione delle censure di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e, conseguentemente, ha confermato la sentenza del TAR e la legittimità dell'ordinanza di demolizione. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché le opere, pur strutturalmente amovibili e definite stagionali dalle appellanti, erano rimaste installate per anni ed erano funzionali al ricovero permanente di mezzi meccanici di rilevanti dimensioni. Le sette strutture, con dimensioni di circa 9,20 per 10,30 metri e altezza di 5,40 metri, avevano una consistenza complessiva significativa e determinavano un'alterazione stabile dello stato dei luoghi e un incremento del carico urbanistico. La precarietà rilevante ai fini dell'edilizia libera deve essere valutata in senso funzionale, con riguardo all'uso specifico e temporalmente limitato, e non alla sola amovibilità o precarietà strutturale; la mera stagionalità non equivale a temporaneità quando l'esigenza si ripete stabilmente nel tempo. Le opere rientravano quindi tra le nuove costruzioni soggette a permesso di costruire e non risultava che tale titolo fosse stato richiesto. Anche il secondo motivo è stato respinto. Dagli atti risultava che solo una parte dei manufatti insisteva su area demaniale comunale; inoltre, anche ove fosse stata applicabile la disciplina dell'art. 35 anziché quella dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, ciò non avrebbe escluso la demolizione, poiché l'art. 35 prevede anch'esso, previa diffida non rinnovabile, l'ordine di demolizione e ripristino per interventi privi di permesso realizzati su suoli demaniali o appartenenti al patrimonio pubblico. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata assorbita in ragione della sua infondatezza nel merito. Le appellanti sono state condannate alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
include tra le nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, "e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"
Le strutture destinate al ricovero di mezzi e mantenute stabilmente nel tempo costituiscono nuove costruzioni quando soddisfano esigenze non meramente temporanee.
Il regime di edilizia libera non si applica a manufatti che, per uso funzionale e permanenza nel tempo, non siano realmente destinati a esigenze temporanee.
L'assenza del permesso di costruire per opere qualificabili come nuove costruzioni legittima l'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo
La disciplina speciale per opere abusive su suoli demaniali o pubblici conduce anch'essa alla demolizione e al ripristino; l'eventuale erronea individuazione dell'art. 31 non incide sull'esito quando ricorrono i presupposti sostanziali della sanzione demolitoria.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbita l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita reiterazione delle censure di primo grado, decidendo la controversia nel merito.
Massime di principio
- La precarietà di un manufatto edilizio, ai fini dell'esclusione dall'obbligo del permesso di costruire, deve essere valutata principalmente in senso funzionale: l'amovibilità, l'assenza di opere murarie e la precarietà strutturale non sono decisive se l'opera è destinata a soddisfare esigenze permanenti o ricorrenti stabilmente nel tempo.
- La mera stagionalità dell'utilizzazione di un manufatto non integra, di per sé, un'esigenza temporanea: quando l'opera viene mantenuta per più anni per fronteggiare esigenze che si ripetono annualmente, essa può costituire una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
- Manufatti di rilevanti dimensioni destinati a deposito o ricovero di mezzi meccanici, se stabilmente installati e idonei ad alterare lo stato dei luoghi e a incrementare il carico urbanistico, rientrano nella nozione di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. 380/2001.
- L'eventuale applicazione dell'art. 35 del d.P.R. 380/2001, anziché dell'art. 31, per opere abusive realizzate su suoli demaniali o appartenenti al patrimonio pubblico non esclude la demolizione, poiché anche la disciplina speciale dell'art. 35 prevede l'ordine di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, previa diffida non rinnovabile.
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