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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00868/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava: (1) la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione ex art. 648 c.p., con specifico dubbio sull'origine illecita dei beni e sull'identità rispetto alle denunce di Esposito e Parisi; (2) il capo di imputazione per oltraggio a pubblico ufficiale, sostenendo il vizio di motivazione e chiedendo il riconoscimento del bis in idem rispetto a precedente sentenza.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile (proposto per la prima volta in Cassazione e quindi contrario alla catena devolutiva) e, in ogni caso, manifestamente infondato perché i beni erano stati riconosciuti e restituiti ai denuncianti; di conseguenza resta definitiva la condanna per il reato di ricettazione. Il secondo motivo ha avuto esito favorevole al ricorrente nella parte sostanziale: la Corte ha ritenuto che il reato di oltraggio non sussista perché l'offesa è avvenuta alla presenza esclusiva degli agenti intervenuti (soggetti che, per la giurisprudenza citata, non concorrerebbero a formare la pluralità richiesta dall'art. 341‑bis c.p.); la condanna per oltraggio è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli esclusivamente per la rideterminazione della pena complessiva.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riferito alla ricettazione: la Corte osserva che la contestazione in Cassazione sulla origine illecita dei beni è novità non consentita; comunque le sentenze di merito e il riconoscimento da parte dei denuncianti hanno comprovato l'origine furtiva e la riconducibilità dei beni all'imputato.

  • art. 341-bis cod. pen.

    "chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni"

    La norma richiede che l'offesa avvenga in luogo pubblico/aperto al pubblico e in presenza di più persone; la Corte interpreta la pluralità come comprensiva solo di persone estranee all'azione di servizio degli ufficiali intervenuti. Qui la pluralità manca perché erano presenti soltanto gli agenti, per cui il reato non sussiste.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di introdurre in Cassazione motivi nuovi non sollevati nelle fasi precedenti (catena devolutiva): i punti di fatto non dedotti in appello non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione, con conseguente inammissibilità.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 606 c.p.p. per confermare il principio della catena devolutiva: impedisce alla Cassazione di censurare aspetti non previamente investiti della Corte territoriale.

  • Riferimenti giurisprudenziali (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012; Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari)

    Utilizzati per sostenere i principi applicati: la prima per l'irricevibilità di censure nuove in Cassazione; la seconda per il criterio interpretativo della pluralità di persone richiesta dall'art. 341-bis (esclusione degli stessi pubblici ufficiali impegnati nell'atto).

  • richiamo alla condanna per ricettazione (citato nel testo: "ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen.")

    Nel provvedimento è richiamata la norma a fondamento della responsabilità per ricettazione: la Corte conferma la responsabilità per il reato di ricettazione in relazione agli accertamenti e al riconoscimento dei beni da parte dei denuncianti.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevati motivi di fatto o nuove questioni non dedotte in grado di appello: la regola della catena devolutiva (art. 606 c.p.p. e correlati) porta all'inammissibilità dei "novum".
  • La prova dell'origine illecita dei beni nella ricettazione richiede il collegamento tra i beni sequestrati e le denunce/oggetti sottratti; il riconoscimento da parte dei denuncianti e la restituzione sono elementi decisivi a confermare la ricettazione.
  • Il reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.) richiede la presenza, oltre all'offeso pubblico ufficiale, di altre persone estranee all'azione di servizio: la semplice presenza di colleghi o agenti che svolgono la loro funzione non integra la pluralità richiesta.
  • Se la Corte di legittimità accerta che il fatto non sussiste per un capo d'imputazione, procede ad annullamento senza rinvio per quella fattispecie; se l'annullamento incide sulla pena complessiva, la determinazione della pena residua è rimessa al giudice di merito con rinvio.
  • La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nelle operazioni discrezionali di determinazione della pena; quando necessario si rinvia ad altra sezione per la nuova determinazione.

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