Cassazione Civile, Ordinanza n. 31214/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha notificato a una società di capitali un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, con recuperi a tassazione ai fini IVA, IRES e IRAP, ritenendo un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La società ha impugnato l'atto, ma sia il primo giudice sia il giudice d'appello hanno respinto il ricorso. In cassazione la società ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 101 e 102 c.p.c., sostenendo la nullità della sentenza di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, ai quali il maggior reddito era stato imputato per trasparenza, e quindi la nullità già del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo unico di ricorso. Ha richiamato un precedente specifico secondo cui, nel giudizio relativo all'accertamento del maggior reddito di una società di capitali a ristretta base sociale e alla correlata imputazione per trasparenza ai soci, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, ma solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra accertamento societario e accertamento dei soci. Ne consegue che il mancato intervento di uno dei soci non determina violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta come nullità processuale per violazione delle norme sul contraddittorio.
Nel caso di accertamento del maggior reddito di una società di capitali a ristretta base sociale non è richiesto il litisconsorzio necessario tra società e soci; il mancato intervento di uno dei soci non integra violazione della norma.
Sono stati invocati per sostenere la pretesa violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti della loro applicazione.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È richiamato per il rinvio alla motivazione di un precedente specifico ritenuto decisivo sul punto.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario sull'accertamento del maggior reddito di una società di capitali a base ristretta, la posizione dei soci è legata a quella della società da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, non da litisconsorzio necessario.
- Il mancato coinvolgimento di tutti i soci nel giudizio relativo all'accertamento societario non determina, di per sé, nullità del processo per difetto di integrità del contraddittorio.
- Quando la questione è già coperta da un precedente specifico della Corte, il motivo di ricorso che ne contrasti il principio può essere dichiarato manifestamente infondato.
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