Sentenza del 28/06/2016 n. 13341 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa dopo che era divenuto definitivo, per mancata impugnazione, l’avviso di liquidazione con cui erano stati revocati i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa. La contribuente sosteneva di avere presentato nei termini un’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 e che l’Ufficio, non avendola convocata, avesse reso nulla la successiva cartella. La CTR aveva accolto l’appello, ritenendo impugnabile mediante la cartella il rifiuto dell’Ufficio. L’Agenzia ha contestato questa decisione, deducendo che la convocazione era facoltativa e che l’istanza sospendeva soltanto per 90 giorni il termine per impugnare l’avviso; decorso tale termine senza impugnazione, l’avviso era definitivo e la cartella era contestabile solo per vizi propri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR delle Marche, depositata il 18 aprile 2012, e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che l’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare, ma non rende inefficace l’avviso e non obbliga l’Ufficio a convocare il contribuente: la convocazione è una facoltà discrezionale. Poiché la contribuente non aveva impugnato l’avviso entro il termine prorogato, questo era divenuto definitivo e la cartella poteva essere impugnata soltanto per vizi propri. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; per il giudizio di Cassazione la contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. Decisione adottata il 9 giugno 2016 e depositata il 28 giugno 2016.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6
In tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.
L’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare l’atto, ma non ne impedisce la definitività se, dopo la sospensione, non viene impugnato e non si perfeziona l’accordo. La convocazione del contribuente non è obbligatoria: spetta all’Ufficio valutarne discrezionalmente l’opportunità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
non avendo la contribuente impugnato l'avviso di liquidazione entro la scadenza del termine, prorogato di 90 giorni a seguito della presentazione dell'istanza di definizione, l'atto impositivo è divenuto definitivo, con la conseguenza che la cartella avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri
Una volta divenuto definitivo l’atto impositivo per mancata impugnazione tempestiva, la successiva cartella non consente di rimettere in discussione il merito dell’atto presupposto: può essere contestata soltanto per vizi propri.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato.
Quando, dopo la cassazione della sentenza impugnata, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione non sostituisce l’impugnazione dell’atto impositivo e non ne sospende indefinitamente gli effetti: occorre rispettare il termine di impugnazione, tenendo conto della sospensione di 90 giorni.
- L’Ufficio non è tenuto a convocare il contribuente dopo la richiesta di adesione; la mancata convocazione, da sola, non rende nullo né inefficace l’atto impositivo o la successiva cartella.
- Se l’atto impositivo non viene impugnato entro il termine prorogato, diventa definitivo. La cartella conseguente può allora essere contestata per vizi propri, non per rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai definitiva.
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