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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27567/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava un terreno sito nel comune di Nizza di Sicilia, originariamente appartenente a due comproprietari poi deceduti. Il Tribunale di Messina aveva dichiarato che il bene era stato acquistato per usucapione dai soggetti che lo coltivavano. Gli eredi dei proprietari avevano appellato, sostenendo che la coltivazione avveniva in ragione dei buoni rapporti di vicinato e non come esercizio del possesso a titolo di proprietario. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 1084/2023, depositata il 19 dicembre 2023 e notificata il 3 aprile 2024, aveva accolto l’appello: ritenne provata soltanto la coltivazione protratta nel tempo, non sufficiente a dimostrare l’intento di possedere uti dominus e l’interversione della detenzione; osservò inoltre che non era stata provata una recinzione idonea a escludere i proprietari, che il terreno era accessibile dalla proprietà degli originari titolari e che questi avevano pagato le imposte nel periodo 1993–2007. Gli eredi della coltivatrice hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo, denunciando il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., hanno contestato la valutazione delle prove sulla recinzione: sostenevano che il cancello, accessibile soltanto dal loro fondo, dimostrasse l’inclusione del terreno nella loro proprietà e che il muretto, alto 76 cm, costituisse un ostacolo all’accesso dei proprietari. Con il secondo, deducendo violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., hanno lamentato motivazione apparente sulla valutazione delle deposizioni dei testimoni Di Tommaso e Campailla, che a loro avviso confermavano l’usucapione. Con il terzo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., hanno contestato che il pagamento delle imposte fosse stato considerato non contestato e hanno sostenuto che le ricevute non fossero ritualmente acquisite perché non digitalizzate. Con il quarto, deducendo violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., hanno censurato l’attribuzione di rilievo ai pagamenti, affermando che le ricevute riguardavano altri terreni e che la sentenza di primo grado lo aveva rilevato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: non denunciava un travisamento del fatto probatorio in sé, ma chiedeva una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e delle conclusioni da trarne, attività riservata al giudice di merito; anche l’apprezzamento sulla possibilità di scavalcare agevolmente il muretto era discrezionale e non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva motivato in modo chiaro e analitico sulle testimonianze, oltre la soglia del minimo costituzionale, e la censura mirava nuovamente a sostituire una diversa valutazione delle prove. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, non incidono sulla ratio decidendi: il pagamento delle imposte era stato menzionato solo ad colorandum, mentre il fondamento della decisione d’appello era la mancata prova, gravante su chi invocava l’usucapione, dell’interversione del possesso. La Corte ha ribadito che la coltivazione del fondo, da sola, non dimostra il possesso uti dominus, se non è accompagnata da indizi univoci dell’intento di esercitare il diritto di proprietà. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e oneri di legge; al pagamento di € 3.000,00 in favore dei controricorrenti ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla valutazione probatoria ha ad oggetto il fatto probatorio in sé – cioè la circostanza storica, controversa fra le parti, dalla cui cognizione può dipendere l’esito del giudizio – e non la verifica logica della riconducibilità ad esso dell’informazione probatoria.

    La censura sul vizio di cui al n. 5 non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o delle inferenze tratte dal giudice di merito; il sindacato riguarda il fatto probatorio in sé.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    In entrambi i casi, pertanto, la motivazione della sentenza si colloca ben al di sopra della soglia del cd. minimo costituzionale che vale a far ritenere rispettato il precetto di cui agli artt. 111, comma sesto, Cost. e 132, num. 4), c.p.c.

    Il requisito della motivazione è rispettato quando il giudice espone ragioni chiare e analitiche, anche dando conto della valutazione delle prove testimoniali; non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    In entrambi i casi, pertanto, la motivazione della sentenza si colloca ben al di sopra della soglia del cd. minimo costituzionale che vale a far ritenere rispettato il precetto di cui agli artt. 111, comma sesto, Cost. e 132, num. 4), c.p.c.

    La motivazione soddisfa il minimo costituzionale quando presenta un contenuto argomentativo chiaro e sufficiente a rendere percepibile la ragione della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La circostanza dell’avvenuto pagamento delle imposte sul terreno da parte degli eredi Stagno risulta infatti addotta fra le ragioni della decisione meramente ad colorandum, nel contesto di un’argomentazione che individua come suo nucleo fondante il fatto che i detentori del terreno pretesamente usucapito, pur di ciò onerati, non hanno dato prova dell’interversione del possesso.

    La contestazione relativa al rilievo probatorio dei pagamenti fiscali non determina la cassazione se tale elemento è meramente aggiuntivo e la decisione si fonda autonomamente sulla mancata prova dell’interversione del possesso.

  • art. 112 c.p.c.

    La circostanza dell’avvenuto pagamento delle imposte sul terreno da parte degli eredi Stagno risulta infatti addotta fra le ragioni della decisione meramente ad colorandum, nel contesto di un’argomentazione che individua come suo nucleo fondante il fatto che i detentori del terreno pretesamente usucapito, pur di ciò onerati, non hanno dato prova dell’interversione del possesso.

    La doglianza sul rilievo attribuito a una circostanza secondaria non incide sulla decisione quando resta intatta la sua autonoma e decisiva ragione fondante.

  • art. 342 c.p.c.

    La circostanza dell’avvenuto pagamento delle imposte sul terreno da parte degli eredi Stagno risulta infatti addotta fra le ragioni della decisione meramente ad colorandum, nel contesto di un’argomentazione che individua come suo nucleo fondante il fatto che i detentori del terreno pretesamente usucapito, pur di ciò onerati, non hanno dato prova dell’interversione del possesso.

    La censura relativa alla delimitazione dell’impugnazione in appello non è decisiva se investe un argomento meramente aggiuntivo e non la ratio autonoma della decisione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    I ricorrenti vanno inoltre condannati al pagamento, in favore dei controricorrenti, dell’importo previsto dall’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché, in forza di quanto disposto dal successivo quarto comma, al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.

    Nel caso concreto la Corte ha applicato la condanna prevista dal terzo comma, liquidando € 3.000,00 in favore dei controricorrenti.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    I ricorrenti vanno inoltre condannati al pagamento, in favore dei controricorrenti, dell’importo previsto dall’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché, in forza di quanto disposto dal successivo quarto comma, al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.

    Nel procedimento accelerato relativo a un ricorso manifestamente infondato, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, liquidata in € 2.000,00.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In proposito, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento delle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Nel procedimento di decisione accelerata, le condanne pecuniarie previste per il ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato hanno funzione deterrente e sanzionatoria contro attività processuali meramente defatiganti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    L’importo aggiuntivo del contributo unificato è commisurato a quello previsto per il ricorso, secondo il comma 1-bis, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi invoca l’usucapione ha l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’acquisto; la coltivazione del fondo, da sola, non manifesta in modo inequivocabile il possesso uti dominus e deve essere accompagnata da indizi univoci dell’intento di esercitare il diritto di proprietà.
  • Quando la disponibilità del bene è iniziata come detenzione, l’acquisto per usucapione richiede la prova dell’interversione del possesso; non basta allegare attività materiali compatibili anche con la detenzione.
  • Nel ricorso per cassazione la censura sulla valutazione probatoria non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove o differenti conclusioni inferenziali a quelle del giudice di merito; il sindacato sul fatto probatorio riguarda la circostanza storica in sé.
  • La valutazione di elementi quali l’idoneità di un muretto a essere scavalcato e la capacità di una recinzione di manifestare l’esclusione dei proprietari appartiene all’apprezzamento del giudice di merito, salvo i vizi sindacabili in cassazione.
  • La motivazione supera il minimo costituzionale quando espone in modo chiaro e analitico le ragioni per cui le prove testimoniali sono ritenute generiche, poco attendibili o inidonee; la mera contrapposizione di una diversa valutazione non denuncia motivazione apparente.
  • La contestazione di un elemento probatorio secondario non è decisiva quando la sentenza poggia su un’autonoma ratio decidendi che la censura non investe.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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