Cassazione Penale, Sentenza n. 3539/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione ex artt. 274 e 275 c.p.p., censurando: mancata valorizzazione del comportamento processuale e della mancanza di rilievi durante la detenzione; illegittimo rilievo attribuito a presunte violazioni del 2020 non specificate e anteriori; assenza di motivazione circa adeguatezza e proporzionalità della carcerazione rispetto agli arresti domiciliari e all'uso del controllo elettronico; mancata considerazione del luogo di detenzione (provincia di Chieti) quale fattore di distacco dall'ambiente criminoso; minima gravità economica delle estorsioni contestate e vetustà dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali sulla doppia presunzione relativa in caso di delitti aggravati dal metodo mafioso, motivando logicamente la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base della biografia criminale dell'imputato, delle precedenti condanne per estorsione e partecipazione a associazione camorristica e delle violazioni commesse nel 2020 rispetto a misure di prevenzione. Ha inoltre osservato che non sussistono elementi specifici idonei a dimostrare che esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere, e che la presunzione di adeguatezza della carcerazione non è stata superata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito nella parte relativa alle esigenze cautelari e al pericolo di reiterazione; la Corte ricorda che la mancanza dei requisiti cautelari è sindacabile in cassazione solo per violazione di norme o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione
Norma sulle misure cautelari (custodia in carcere, presunzioni di adeguatezza). La sentenza richiama la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per delitti aggravati e i limiti al sindacato in cassazione; ricorda anche la disciplina del comma 3-bis sull'obbligo di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari quando non opera la presunzione
Riferimento alla fattispecie aggravata di associazione mafiosa e alla "doppia presunzione relativa": per i delitti aggravati dalla normativa antimafia la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia è particolarmente rilevante e può essere superata solo dimostrando la stabile recisione dei legami con l'organizzazione
art. 7, comma 1, d.l. n. 152/1991 (trasfuso in art. del codice penale)
Citato come riferimento storico-normativo per l'aggravante di cui alla normativa antimafia; utilizzato per qualificare l'aggravazione dell'estorsione ai fini della presunzione di pericolosità
Riferito in relazione ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo ove si configuri violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione (motivo ritenuto manifestamente infondato)
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente e la disposizione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Nei reati aggravati dal metodo mafioso opera una doppia presunzione relativa: è presumibile la pericolosità sociale e l'adeguatezza della custodia in carcere; per superarla occorrono elementi specifici che dimostrino la stabile recisione dei legami con l'organizzazione.
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: possono essere censurate solo violazioni di legge o mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito rimettere in discussione la valutazione ex ante del giudice di merito sui fatti salvo macroscopica incongruità.
- La mera decorrenza del tempo o la buona condotta durante un periodo cautelare non sono di per sé sufficienti a escludere la necessità della custodia cautelare quando opera la presunzione prevista per i reati aggravati; servono elementi concreti e specifici.
- Quando opera la presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p. per i delitti aggravati, il giudice non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione sull'inidoneità del controllo elettronico; al contrario, se la presunzione non opera, il giudice deve motivare perché gli arresti domiciliari e il controllo elettronico risultino insufficienti.
- Violazioni di misure di prevenzione o prescrizioni anche anteriori alla misura attuale possono essere valorizzate come indice della persistente pericolosità e della propensione a eludere i controlli, se correttamente documentate e attinenti alla valutazione del rischio di reiterazione.
- In casi analoghi, la difesa che vuole ottenere misure meno afflittive deve produrre elementi concreti e aggiornati che dimostrino la cessazione dei rapporti criminosi, la radicale modificazione della condotta di vita o l'idoneità di strumenti alternativi di controllo.
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