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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00059/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

Un medico aveva convenuto lo Stato chiedendo il riconoscimento dell'inadempimento nell'attuazione delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione medica e la conseguente condanna al pagamento della adeguata remunerazione, ovvero al risarcimento del danno. La lite riguardava in concreto la sola specializzazione in ortopedia, iniziata nel 1981 e proseguita oltre il 1° gennaio 1983; il giudice di merito aveva negato il diritto ritenendo insussistente, per quel periodo iniziale, un inadempimento dello Stato e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione il medico denunciava violazione delle direttive comunitarie, del Trattato CE, dell'art. 117 Cost., dell'art. 11 disp. prel. c.c., dell'art. 2043 c.c. e del d.lgs. n. 257/1991, sostenendo che anche per chi avesse iniziato la specializzazione prima del 1982 ma l'avesse proseguita dopo il 1° gennaio 1983 spettasse la remunerazione adeguata o il risarcimento del danno.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite, il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento della direttiva spetti anche ai medici iscritti a corsi di specializzazione negli anni precedenti il 1982-1983, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al termine della formazione, purché la specializzazione rientri tra quelle comuni a più Stati membri e indicate nelle direttive europee. Applicando tale principio alla specializzazione in ortopedia, la Corte ha riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento da liquidarsi negli importi previsti dall'art. 11 della l. n. 370/1999 con decorrenza dal 1° gennaio 1983. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Firenze anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge da parte della sentenza impugnata.

  • direttiva 75/362/CEE

    Serve a individuare le specializzazioni mediche comuni agli Stati membri rilevanti per il diritto alla remunerazione adeguata.

  • direttiva 75/363/CEE

    Come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, disciplina la formazione dei medici specialisti e il diritto alla remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1° gennaio 1983.

  • direttiva 82/76/CEE

    Il suo mancato recepimento tempestivo fonda il diritto al risarcimento del danno, ma solo dalla scadenza del termine di trasposizione, cioè dal 1° gennaio 1983.

  • direttiva 93/16/CEE

    Richiamata nel ricorso tra le fonti europee pertinenti alla disciplina delle scuole di specializzazione.

  • art. 10 TCEE

    Richiamato dal ricorrente come norma del Trattato europea violata.

  • art. 249 TCEE

    Richiamato dal ricorrente come norma del Trattato europea violata.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato quale parametro di conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi europei.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato come criterio di prevalenza e adeguamento del diritto interno al diritto internazionale/unionale.

  • art. 2043 c.c.

    Evocato quale base del risarcimento del danno da inadempimento dello Stato.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Richiamato in relazione alla disciplina nazionale della formazione medica specialistica e delle relative remunerazioni.

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    È la norma interna che quantifica l'importo da riconoscere ai medici aventi diritto (13 milioni di lire annui per il periodo indicato).

  • art. 13 direttiva 82/76/CEE

    È la disposizione oggetto del rinvio pregiudiziale e della successiva interpretazione sul diritto alla remunerazione adeguata.

  • art. 16 direttiva 82/76/CEE

    Fissa il termine di trasposizione al 31 dicembre 1982, dal quale decorre l'inadempimento rilevante.

  • art. 189, terzo comma, TUE

    Richiamato nel quesito interpretativo sulle conseguenze dell'interpretazione delle direttive europee.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per la costituzione dell'amministrazione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale rito camerale applicato alla decisione del ricorso.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.

  • art. 11 del r.d. 30 ottobre 1993, n. 1611

    Richiamato quanto alla necessaria notificazione del ricorso all'Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • Il diritto alla remunerazione adeguata o al corrispondente risarcimento per la formazione medica specialistica spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1982, purché la formazione sia proseguita dopo il 1° gennaio 1983 e la specializzazione sia tra quelle rilevanti ai sensi delle direttive europee richiamate.
  • Per i medici specializzandi c.d. "a cavallo", il danno da tardivo recepimento della direttiva si commisura solo al periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione, non all'intera durata della specializzazione.
  • Quando il ricorso riguarda solo una delle più specializzazioni dedotte in giudizio, sulla parte non censurata si forma giudicato interno.
  • La quantificazione del credito o del risarcimento va effettuata secondo il parametro interno previsto dalla l. n. 370/1999, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, in coerenza con l'interpretazione vincolante del diritto unionale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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