Cassazione Civile, Ordinanza n. 05466/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione scolastica)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una docente assunta a tempo determinato a ottenere la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, beneficio previsto dall'ordinamento per il personale docente. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto nei limiti della prescrizione quinquennale, individuando come atto interruttivo il ricorso depositato l'8 agosto 2022 e ammettendo il beneficio per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022. Il Ministero ha proposto ricorso principale deducendo violazione delle norme sulla carta docente, dell'art. 2935 c.c. e del d.P.C.m. 28 novembre 2016, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non prescritto anche l'a.s. 2016/2017. La docente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 329, comma 2, 343 e 346 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse già espressamente rigettato l'eccezione di prescrizione; pertanto il Ministero, per evitare il giudicato interno, avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi a riproporre l'eccezione in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della docente, ritenendo che sul capo relativo alla prescrizione si fosse formato il giudicato interno, poiché il Tribunale aveva espressamente rigettato l'eccezione di prescrizione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto in via incidentale e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato che sulla insussistenza della prescrizione si era formato il giudicato interno, lasciando ferma per il resto la sentenza d'appello. Ha inoltre confermato la statuizione sulle spese dei gradi di merito e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 1, comma 121 e ss., L. 13 luglio 2015, n. 107
richiamata quale base normativa del beneficio della carta elettronica per la formazione dei docenti, ma non decisiva ai fini dell'esito processuale
invocato dal Ministero in tema di decorrenza della prescrizione
art. 5 d.P.C.m. 28 novembre 2016
richiamato dal Ministero come disciplina attuativa del beneficio
usato dalla resistente per sostenere la formazione del giudicato interno sulla prescrizione
richiamato dalla resistente in relazione all'onere di appello incidentale
richiamato dal Ministero per sostenere la mera riproposizione dell'eccezione in appello
utilizzato dalla Corte per decidere nel merito una volta cassata la sentenza senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto
art. 6, comma 3-sexies, d.l. n. 91/2018
considerato dalla Corte d'appello come norma che consentiva l'utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2018, incidendo sulla verifica della prescrizione
clausola 4, punto 1, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata dalla Corte territoriale per affermare che il personale a termine non può essere escluso da un beneficio economico riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato
Massime di principio
- Se una sentenza di primo grado ha espressamente deciso su un'eccezione, la parte totalmente o parzialmente soccombente su quel punto deve proporre appello incidentale; la mera riproposizione dell'eccezione in appello non è sufficiente a evitarne il giudicato interno.
- Il giudice di appello deve rilevare anche d'ufficio il giudicato interno formatosi su un capo della decisione e non può riesaminare il punto ormai coperto da giudicato.
- In sede di legittimità, quando è dedotto un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito per accertare il fatto processuale rilevante.
- La parte totalmente vittoriosa in appello può proporre ricorso incidentale solo quando intenda far valere questioni attinenti al giudicato interno o comunque quando sussista un concreto interesse processuale.
- Quando il giudicato interno copre il tema della prescrizione, il motivo di ricorso principale che presuppone il riesame di tale questione diviene inammissibile.
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