Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05466/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione scolastica)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una docente assunta a tempo determinato a ottenere la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, beneficio previsto dall'ordinamento per il personale docente. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto nei limiti della prescrizione quinquennale, individuando come atto interruttivo il ricorso depositato l'8 agosto 2022 e ammettendo il beneficio per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022. Il Ministero ha proposto ricorso principale deducendo violazione delle norme sulla carta docente, dell'art. 2935 c.c. e del d.P.C.m. 28 novembre 2016, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non prescritto anche l'a.s. 2016/2017. La docente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 329, comma 2, 343 e 346 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse già espressamente rigettato l'eccezione di prescrizione; pertanto il Ministero, per evitare il giudicato interno, avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi a riproporre l'eccezione in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della docente, ritenendo che sul capo relativo alla prescrizione si fosse formato il giudicato interno, poiché il Tribunale aveva espressamente rigettato l'eccezione di prescrizione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto in via incidentale e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato che sulla insussistenza della prescrizione si era formato il giudicato interno, lasciando ferma per il resto la sentenza d'appello. Ha inoltre confermato la statuizione sulle spese dei gradi di merito e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121 e ss., L. 13 luglio 2015, n. 107

    richiamata quale base normativa del beneficio della carta elettronica per la formazione dei docenti, ma non decisiva ai fini dell'esito processuale

  • art. 2935 c.c.

    invocato dal Ministero in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 5 d.P.C.m. 28 novembre 2016

    richiamato dal Ministero come disciplina attuativa del beneficio

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    usato dalla resistente per sostenere la formazione del giudicato interno sulla prescrizione

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato dalla resistente in relazione all'onere di appello incidentale

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dal Ministero per sostenere la mera riproposizione dell'eccezione in appello

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per decidere nel merito una volta cassata la sentenza senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 6, comma 3-sexies, d.l. n. 91/2018

    considerato dalla Corte d'appello come norma che consentiva l'utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2018, incidendo sulla verifica della prescrizione

  • clausola 4, punto 1, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata dalla Corte territoriale per affermare che il personale a termine non può essere escluso da un beneficio economico riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato

Massime di principio

  • Se una sentenza di primo grado ha espressamente deciso su un'eccezione, la parte totalmente o parzialmente soccombente su quel punto deve proporre appello incidentale; la mera riproposizione dell'eccezione in appello non è sufficiente a evitarne il giudicato interno.
  • Il giudice di appello deve rilevare anche d'ufficio il giudicato interno formatosi su un capo della decisione e non può riesaminare il punto ormai coperto da giudicato.
  • In sede di legittimità, quando è dedotto un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito per accertare il fatto processuale rilevante.
  • La parte totalmente vittoriosa in appello può proporre ricorso incidentale solo quando intenda far valere questioni attinenti al giudicato interno o comunque quando sussista un concreto interesse processuale.
  • Quando il giudicato interno copre il tema della prescrizione, il motivo di ricorso principale che presuppone il riesame di tale questione diviene inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.