Cassazione Penale, Ordinanza n. 23436/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su doglianze aspecifiche, reiterative e manifestamente infondate, non consentite in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari resa in sede di rinvio, dopo un precedente annullamento da parte della Corte di cassazione. La vicenda riguardava una sottrazione avvenuta all'interno di una sala parrocchiale: originariamente il fatto era stato qualificato come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., ma in appello era stato riqualificato in furto ex art. 624 c.p., con riconoscimento delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge in tema di condizione di procedibilità, sostenendo che per il furto semplice fosse necessaria la querela. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che i motivi riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre, il giudice di rinvio aveva dato atto della presenza della denuncia-querela con espressa richiesta di punizione e aveva motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando i numerosi precedenti dell'imputato per reati contro il patrimonio, anche di notevole gravità, commessi prima e dopo il fatto.
Norme richiamate
La norma è richiamata come originaria qualificazione del fatto, poi oggetto di riqualificazione in furto semplice nel giudizio di merito.
La Corte richiama la procedibilità a querela del furto semplice e rileva che, nel caso concreto, la querela era stata proposta con espressa richiesta di punizione.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dei precedenti dell'imputato per reati contro il patrimonio, anche gravi, commessi in epoca antecedente e successiva al fatto.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Sono inammissibili in cassazione le doglianze aspecifiche, reiterative e manifestamente infondate, che non si confrontino specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.
È la contestazione originaria indicata nella sentenza di merito annullata e poi riqualificata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata.
- La procedibilità del furto semplice deve essere verificata alla luce della presenza della querela; la rituale denuncia-querela con espressa richiesta di punizione integra la condizione di procedibilità richiesta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'imputato presenti una pluralità di precedenti per reati della stessa indole o comunque indicatori di abitualità criminale, anche se il singolo fatto astrattamente considerato sarebbe tenue.
- Le censure di vizio motivazionale sono inammissibili quando il preteso difetto, la contraddittorietà o l'illogicità non emergano dal testo del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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