Sentenza del 19/10/2016 n. 21165 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, senza esaminare nel merito la questione relativa al rimborso IRAP e alla decorrenza del termine decadenziale. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.600, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È rimasta quindi ferma la sentenza della C.T.R. che aveva ordinato il rimborso al contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. della Lombardia che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso di Euro 20.847,26 di IRAP versata per gli anni indicati. La controversia riguardava anche la tempestività dell'istanza di rimborso relativa ad acconti IRAP: la C.T.R. aveva ritenuto che il termine decadenziale decorresse dal versamento del saldo. Tuttavia, la Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente un vizio processuale: l'Agenzia, pur dichiarando che la sentenza le era stata notificata il 25 gennaio 2011, aveva depositato la copia autentica della sentenza senza la relativa relata di notificazione, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile
Il ricorrente deve depositare, a pena d'improcedibilità, entro il termine previsto dal comma 1, la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta.
Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare la copia della sentenza corredata dalla relata di notificazione. La mancanza determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che la relata venga prodotta separatamente entro il termine previsto per il deposito del ricorso.
Art. 372, comma 2, codice di procedura civile
La relata di notificazione può essere prodotta separatamente anche ai sensi di questa disposizione, applicata estensivamente, purché ciò avvenga entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.
Art. 369, comma 1, codice di procedura civile
Il deposito degli atti necessari per il ricorso per cassazione deve avvenire entro il termine previsto dalla legge; tale termine è essenziale anche per sanare la mancata produzione iniziale della relata di notificazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La disposizione disciplina il termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso delle imposte. La C.T.R. aveva ritenuto, con riferimento agli acconti IRAP, che il termine decorresse dal versamento del saldo; tuttavia, la Corte di cassazione non ha esaminato questa questione di merito, avendo dichiarato improcedibile il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica completa della relata di notificazione entro il termine previsto per il deposito del ricorso.
- La mancata produzione della relata comporta normalmente l'improcedibilità del ricorso, anche se la controparte non contesta la tempestività dell'impugnazione o possiede una copia della relata.
- Il vizio processuale preliminare può impedire l'esame delle questioni sostanziali: in questo caso la Corte non ha deciso nel merito la questione del rimborso IRAP.
- Quando un ricorso è dichiarato improcedibile, la decisione impugnata resta efficace e il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
- Per evitare l'improcedibilità, la documentazione relativa alla notificazione deve essere verificata e depositata tempestivamente, senza fare affidamento sulla presenza degli atti nel fascicolo d'ufficio o sulla mancata contestazione della controparte.
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